Modello 231 e Codice Etico
ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231 E DEL CODICE ETICO (D. Lgs. 231/2001)
Nello svolgimento della propria attività Axolight si ispira ad un modello di comportamento improntato alla trasparenza dell’agire e al rispetto di norme, leggi e regolamenti nella prospettiva del miglioramento continuo dei processi e delle procedure.
Tutti i soggetti aventi rapporti con la Società, siano essi interni o esterni, hanno come riferimento per i propri comportamenti il Codice Etico, il quale prescrive le norme di condotta da seguire e i principi etici rilevanti, anche ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.
Il Consiglio di Amministrazione di Axolight ha deliberato anche l’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 (il “Modello 231”) che svolge una fondamentale funzione preventiva in relazione al possibile compimento di alcuni reati da parte di amministratori, dipendenti e soggetti terzi in genere e che possono determinare anche la responsabilità amministrativa dell’ente.
L’adozione e l’efficace attuazione di un adeguato Modello 231, oltre a costituire circostanza esimente di responsabilità per l’ente, contribuiscono ad una migliore gestione del sistema di controllo interno, favorendo il consolidarsi di una cultura aziendale che valorizzi i principi di trasparenza, eticità, correttezza e rispetto delle regole anche a beneficio dell’immagine aziendale e del rafforzarsi della fiducia degli stakeholders.
Chiediamo a tutti i nostri dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti, terzi in genere che abbiano rapporti con la Società di prendere visione del Codice Etico e del Modello 231 perché entrambi sono da considerarsi documento integrativo di ogni rapporto in essere con gli stessi e la cui violazione potrà comportare le sanzioni.
La Società ha altresì nominato un Organismo di Vigilanza (“OdV”), che ha il compito di garantire il rispetto dei protocolli e delle procedure contenute nel Modello 231 ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. A questo fine, per comunicare direttamente ed in modo riservato all’Organismo di Vigilanza eventuali violazioni del Codice Etico o del Modello 231, è stato istituito l’indirizzo di posta elettronica odv@axolight.it a cui potranno essere inviate le necessarie segnalazioni.
In caso di ulteriori chiarimenti sul Modello 231 e sull’Organismo di Vigilanza è possibile far riferimento al Consiglio di Amministrazione della Società e alla Direzione aziendale.
INTRODUZIONE
LA STRUTTURA DEL MODELLO
Il presente Modello si compone di una serie articolata e organizzata di documenti che sono da considerare come un corpo unico.
In dettaglio il Modello è così composto:
- Presente testo: parte descrittiva del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui le componenti principali sono costituite da Parte generale e Parte Speciale
Più una serie di allegati:
- Allegato 1 – Elenco completo dei reati presupposto per la responsabilità ex D. Lgs. 231/2001
- Allegato 2 – Organigramma aziendale
- Allegato 3 – Valutazione dei rischi 231 rilevanti (“Matrice di rischio 231”)
- Allegato 4 – Piano di miglioramento
- Allegato 5 – Sistema Sanzionatorio
- Allegato 6 – Protocolli di prevenzione reati 231
- Allegato 7 – Codice Etico del Gruppo Dexelance
- Allegato 8 – Procedura dei flussi informativi all’OdV
L’articolazione in un documento “centrale” e in alcuni allegati risponde all’esigenza di facilitare un più efficiente aggiornamento (i vari documenti sono aggiornabili separatamente; ciascuno sarà contraddistinto da un numero di edizione che consentirà di mantenerne traccia) e di salvaguardare la riservatezza di alcuni di essi.
Tali documenti, unitamente alle eventuali Procedure già in vigore nella Società, che vengono espressamente richiamati nel presente Modello e che ne costituiscono parte integrante, realizzano le misure di prevenzione volte a contrastare i rischi derivanti dalla commissione dei c.d. “reato-presupposto”.
1. IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001
Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. n. 231/2001” o il “Decreto”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 è stata dettata la disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”.
In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
Il d.lgs. n. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.
Secondo la disciplina introdotta dal Decreto, infatti, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, anche nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001).
La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.
Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del Decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.
Il D.Lgs. n. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell’art. 5 del decreto.
La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.
La Società appartiene a quella categoria di enti giuridici che possono incorrere nella responsabilità amministrativa in questione ed ha inteso pertanto adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo capace di prevenire la commissione dei Reati e che, in caso di commissione, impedisca, alle condizioni stabilite dal Decreto, il sorgere della responsabilità amministrativa.
2. FINALITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:
- fornisce indicazioni sui contenuti del Decreto, che introduce nel nostro ordinamento giuridico una responsabilità delle società e degli enti per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da propri esponenti o da propri dipendenti;
- delinea il modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, volto a informare sui contenuti della legge, ad indirizzare le attività aziendali in linea con il Modello e a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello stesso.
In particolare si propone di:
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Societàin attività “sensibili” in base al Decreto Legislativo 231/2001, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di sanzioni nei propri confronti e nei riguardi dell’azienda (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, o comunque se questo ultimo è stato commesso nel suo interesse);
- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati dalla Societàin quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui la Societàintende attenersi nell’espletamento della propria missione aziendale;
- esporre tali principi ed esplicitare il modello di organizzazione, gestione e controllo in uso;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interne, indirizzate in particolare agli ambiti aziendali più esposti al Decreto Legislativo 231/2001, per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.
A tale fine il documento tiene in debito conto i contenuti dello Statuto della Società, i principi di gestione e amministrazione della stessa e la sua struttura organizzativa e fa riferimento al complesso delle norme procedurali interne e dei sistemi di controllo in essere.
Poiché il contesto aziendale è in continua evoluzione, anche il grado di esposizione della Società alle conseguenze giuridiche di cui al Decreto Legislativo 231 può variare nel tempo. Di conseguenza la ricognizione e la mappatura dei rischi saranno periodicamente monitorate ed aggiornate. Nel procedere agli aggiornamenti si terrà conto di fattori quali, ad esempio:
- l’entrata in vigore di nuove regole e normative che incidano sull’operatività della Società;
- le variazioni degli interlocutori esterni e le modifiche dell’approccio al business e ai mercati, delle leve di competizione e comunicazione al mercato;
- le variazioni al sistema interno di organizzazione, gestione e controllo.
Il periodico aggiornamento del Modello è stimolato dall’Organismo di Vigilanza. Tale Organismo opera sulla base della mappa dei rischi in essere, rileva la situazione effettiva (ambiente di controllo, etc.), misura i gap esistenti tra la prima e la seconda e richiede l’aggiornamento delle valutazioni del potenziale rischio. Su tali attività di monitoraggio e proposizione e sul loro andamento ed esito, l’Organismo di Vigilanza informa e relaziona il Consiglio d’Amministrazione almeno una volta l’anno.
3. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE
ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ
- 3.1 Oggetto sociale e attività
La AXO LIGHT S.r.l. a socio unico, C. F. 02922590274 P.IVA 03224300263 (di seguito anche la “Società” o “Axo Light”), con sede legale a Scorzè (VE) Via Treviso n° 56 c.a.p 30037, si occupa di design e di progettazione di lampade e oggetti per l’arredamento, della produzione e l’assemblaggio di lampade e lampadari, della produzione e l’assemblaggio di mobili e complementi per l’arredamento e il bagno.
Azienda fondata nel 1996 in provincia di Venezia, Axo Light esprime la grande capacità di fare, tipica del territorio in cui è nata, che produce manufatti eccellenti ed innovativi capaci di rendere concrete le migliori tradizioni artigianali sia su scala domestica che su spazi di maggiore rappresentanza.
La sua vocazione all’internazionalizzazione l’ha portata ad essere attiva nei principali mercati mondiali, con un focus specifico sugli Stati Uniti, dove ha sede la società controllata AXO LIGHT USA Inc. che si occupa della distribuzione della produzione nel mercato nordamericano.
Axo Light attualmente è parte del Gruppo industriale diversificato Dexelance, polo italiano del design di alta gamma, della luce e dell’arredamento di alta qualità leader in Italia. Pertanto, la Società è soggetta a direzione e coordinamento, ai sensi degli art. 2497 sexies e septies del c.c., da parte di Dexelance S.p.A., società quotata su Euronext Milano.
- 3.2 Modello di governance e assetto organizzativo/gestionale della Società
Il modello di business del Gruppo Dexelance, di cui è parte anche Axo Light, prevede che, un gruppo di aziende ciascuna con una propria precisa identità e posizionamento nel proprio settore, condividano la strategia di Dexelance e scelgano di diventarne soci partecipando al suo sviluppo. Si tratta quindi di una piattaforma, un polo di eccellenza per il design, che è mercato in crescita ed è esposto ad un’importante e distintiva tradizione di qualità e artigianalità tipica dell’eccellenza del “Made in Italy”.
Le aziende parte del Gruppo Dexelance, sotto il coordinamento di direzione strategica e controllo finanziario della holding quotata, operano tra di loro in maniera sinergica e complementare, beneficiando del vantaggio competitivo derivante dai servizi integrati e dall’introduzione di metodi e processi strutturati volti a migliorare l’efficienza e l’efficacia aziendale (digitalizzazione, sviluppo organizzativo, branding e gestione efficiente delle risorse finanziarie). Così ciascuna impresa può accelerare il proprio vantaggio competitivo, mantenendo intatta la propria identità distintiva e il DNA imprenditoriale.
Completano le caratteristiche di questa iniziativa unica a cui partecipa la Axo Light anche una significativa presenza internazionale e una bilanciata esposizione tra diversi canali e aree geografiche attraverso un portafoglio di brand di alta gamma che permette l’esposizione a diversi segmenti di mercato, offrendo un’ampia complementarietà di prodotti, stili e specializzazioni.
All’interno della descritta Governance del Gruppo Dexelance, la gestione della Axo Light spetta ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri. Gli Amministratori sono nominati dall’Assemblea ordinaria dei soci.
Attualmente il CdA ha individuato tra gli Amministratori il Presidente del Consiglio di Amministrazione che è anche Amministratore Delegato con la legale rappresentanza della Società.
La Società si è dotata di un Sindaco Unico e di una Società di Revisione iscritta nell’apposito registro, la quale opera secondo le disposizioni di legge.
La Società ha adottato il proprio modello di organizzazione come da organigramma/funzionigramma allegato (Allegato 2).
4. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
- 4.1 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e ogni suo aggiornamento, modifica, integrazione e variazione vengono approvate dal Consiglio di Amministrazione.
Nei limiti e nel rispetto delle previsioni statutarie, il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei consiglieri:
- i poteri necessari per apportare:
- modifiche non sostanziali (vale a dire senza potenziali impatti sull’idoneità ed efficacia preventiva del Modello);
- modifiche sostanziali che comportano un rafforzamento dell’efficacia del Modello, dei suoi protocolli e di ogni altra procedura aziendale che abbia una rilevanza ai fini della prevenzione dei reati 231;
- i poteri necessari per dare attuazione al piano di implementazione del Modello, ove vi sia;
- i poteri necessari per dare attuazione alla formazione e alla diffusione prevista dal Modello o comunque necessaria od opportuna.
Ogni altra decisione relativa al Modello o alla sua attuazione (in particolare, ogni modifica all’individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati) sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, il quale ha facoltà di attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di dare esecuzione alle delibere del Consiglio stesso.
I consiglieri a cui siano stati delegati i poteri di cui sopra riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in merito all’esercizio dei poteri stessi.
Il Consiglio di Amministrazione può identificare un suo rappresentante per i rapporti con l’Organismo di Vigilanza.
Le modifiche, integrazioni, variazioni e aggiornamenti al presente Modello sono adottate anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza (o del Sindaco che svolge le funzioni dell’OdV, se presente).
Può essere richiesto all’Organismo di Vigilanza di rendere il proprio parere non vincolante relativamente alla modifica del Modello.
Il Modello e le procedure inerenti ai processi sensibili ivi indicati devono essere tempestivamente modificati quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell’assetto societario e/o nell’organizzazione aziendale, tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello stesso, allo scopo di mantenere la sua efficienza.
Il presente Modello deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza l’inadeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato a garantire l’efficace prevenzione dei rischi.
I responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l’efficacia e l’effettività delle procedure e dei protocolli finalizzati ad impedire la commissione di Reatie, qualora riscontrino l’esigenza di modificarli e aggiornarli, ne propongono la modifica al Consiglio di Amministrazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione attribuisca ad un Consigliere Delegato i poteri di modifica e attuazione del Modello, oppure, il Consiglio di Amministrazione individui semplicemente un rappresentante del CdA per i rapporti con l’OdV, le modifiche devono essere proposte a quest’ultimo. In ogni caso deve esserne data informazione all’Organismo di Vigilanza (o al Sindaco con funzioni dell’OdV, se presente).
L’Organismo di Vigilanza (o il Sindaco con funzioni dell’OdV, se presente) potrà richiedere ai responsabili delle funzioni aziendali di comunicare gli esiti delle suddette verifiche periodiche.
5. CONTENUTI DEL DECRETO E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AUTORI DEI REATI
Il Decreto Legislativo 231/2001 è un provvedimento fortemente innovativo per l’ordinamento del nostro Paese, che adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche (e degli altri enti anche non forniti di personalità giuridica) ad alcune importanti Convenzioni internazionali e Direttive dell’Unione Europea, superando il tradizionale principio societas delinquere non potest.
Con il Decreto Legislativo 231/2001 e le sue successive integrazioni normative è diventato legge dello Stato il principio per cui le persone giuridiche rispondono patrimonialmente ed in modo diretto, e non solo civilisticamente, dei reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da chi opera professionalmente al loro interno o, comunque, con loro intrattiene rapporti.
La responsabilità amministrativa dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati dal D. Lgs.231/2001 (cosiddetti “reati–presupposto”) (All. 1).
Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione la responsabilità dell’Ente è stata estesa ad altre tipologie di reato, per effetto di provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. 231/2001.
Le fattispecie di reato previste ad oggi dal Decreto possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:
– delitti contro la Pubblica Amministrazione. Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal d.lgs. n. 231/2001 (artt. 24 e 25);
– falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, previsti dall’art. 25-bis del Decreto e introdotti dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’Euro”;
– reati societari. Il d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell’ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l’estensione del regime di responsabilità amministrativa degli enti anche a determinati reati societari (quali false comunicazioni sociali, illecita influenza sull’assemblea, richiamati dall’art. 25-ter d.lgs. n. 231/2001) [3];
– delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (richiamati dall’art. 25-quater d.lgs. n. 231/2001, introdotto dall’art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, “che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”);
– abusi di mercato, richiamati dall’art. 25-sexies del Decreto, come introdotto dall’art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (“Legge Comunitaria 2004”);
– delitti contro la personalità individuale, previsti dall’art. 25-quinquies, introdotto nel Decreto dall’art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù;
– reati transnazionali. L’art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa della società anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità;
– delitti contro la vita e l’incolumità individuale. L’art. 25-quater.1 del Decreto prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa della società le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
– reati in materia di salute e sicurezza. L’art. 25-septies prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale(Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
– reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio. L’art. 25-octies del Decretostabilisce l’estensione della responsabilità dell’ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648 – ter 1 del codice penale;
– delitti informatici e trattamento illecito dei dati. L’art. 24-bis del Decreto, di recente modificato dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024 “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”, prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 625-quater.1, 635-quinquies, 491-bis, 629, terzo comma, 640 quinquies del codice penale;
– delitti di criminalità organizzata. L’art. 24-ter del Decreto stabilisce l’estensione della responsabilità dell’ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale e dei delitti previsti all’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
– delitti contro l’industria e il commercio. L’art. 25-bis-1 del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater del codice penale;
– delitti in materia di violazione del diritto d’autore. L’art. 25-novies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter e 171-septies, 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633;
– induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.), richiamato dall’art.25-decies del Decreto;
– reati in materia ambientale. L’art.25-undecies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati di cui agli articoli 452–bis, 452–quater, 452-quinquies, 452–sexies, 452–octies, 727-bis e 733-bis del codice penale (si tratta in particolare di rilevanti reati ambientali tra i quali l’inquinamento ed il disastro ambientale), alcuni articoli previsti dal d.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), alcuni articoli della legge n. 150/1992 a protezione di specie animali e vegetali in via di estinzione e di animali pericolosi, l’art. 3, co. 6, della legge n. 549/1993 sulla tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente e alcuni articoli del d.lgs. n. 202/2007 sull’inquinamento provocato dalle navi;
– reati per l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. L’art. 25-duodecies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati dell’art. 2, c. 1 del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 nel caso in cui si utilizzino dei lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o addirittura scaduto;
– reati di corruzione tra privati. L’art. 25-ter 1, lettera s-bis del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati dell’art. 2635 c.c.;
– reati di adescamento di minorenni. L’art 25-quinquies, comma 1 lett.c del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione all’art.3 del D.Lgs. 04.03.2014, n.39 della nuova fattispecie di cui all’art.609 undecies del c. p.;
– reati di razzismo e xenofobia. L’art. 25-terdecies prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati dell’art. 604-bis c.p (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa);
– reati per gli enti che operano nella filiera degli oli di oliva vergini. L’art. 12, L. n. 9/2013 ha reso applicabili i seguenti reati a chi opera nella filiera degli oli di oliva vergini: impiego adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.), commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.); frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
– frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. L’art. 25-quaterdecies prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai seguenti reati: frode sportiva (art.1, L. 401/1989) e delitti e contravvenzioni legati a esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative (art.4, L. 401/1989);
– reati tributari, richiamati dall’art. 25-quinquiesdecies, includendo diverse fattispecie del d.lgs. 74/2000, quali: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, Indebita compensazione, occultamento o distruzione di documenti contabili, omessa dichiarazione, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
– frodi e falsificazioni mezzi pagamento diversi dai contanti, l’art. 25-octies.1, rubricato “Delitti in materia di mezzi pagamento diversi dai contanti”, prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.), detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.), frode informatica (art. 640-ter c.p.) e alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, comma 2);
– delitti contro il patrimonio culturale, la Legge 9 marzo 2022, n. 22, “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, ha introdotto l’art. 25-septiesdecies rubricato “delitti contro il patrimonio culturale”, includendo i seguenti reati del Codice penale: appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter), importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies), uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies), distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies), contraffazione di opere d’arte (art. 518-quaterdecies), furto di beni culturali (art. 518-bis), ricettazione di beni culturali (art. 518-quater), falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies);
– riciclaggio di beni culturali e devastazione, la Legge 9 marzo 2022, n. 22, “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, ha introdotto l’art. 25-duodevicies rubricato “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”, includendo i seguenti reati del Codice penale: riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies), devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies);
– turbata liberta degli incanti, del procedimento di scelta del contraente e trasferimento fraudolento di valori, la Legge 9 ottobre 2023, n.137 ha modificato l’art. 24, comma 1, introducendo i seguenti reati del Codice penale: “Turbata libertà degli incanti” (art. 353) e ”Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” (art. 353-bis); la legge citata ha inoltre modificato l’art. 25 octies.1, introducendo il reato del Codice penale “Trasferimento fraudolento di valori” (art. 512-bis);
– indebita destinazione di denaro o cose mobili, l’art. 9, comma 2 ter, D.L. 04.07.2024, n. 92, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, Legge 08/08/2024 n. 112, con decorrenza dal 10.08.2024, ha introdotto nel codice penale l’art. 314-bis che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni “il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e l’ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000”.
Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora per la tendenza legislativa ad ampliare l’ambito di operatività del Decreto, anche in adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria.
L’elenco completo dei reati presupposto è comunque contenuto anche nell’Allegato 1 al fine di consentire un più agevole aggiornamento della lista alla luce di futuri aggiornamenti della normativa 231.
Il Decreto Legislativo 231/2001 consente, tuttavia, all’Ente di esimersi da tale responsabilità amministrativa, nel caso in cui esso dimostri, in occasione della commissione di un reato compreso tra quelli richiamati dal Decreto, la sua assoluta estraneità ai fatti criminosi, con conseguente accertamento di responsabilità esclusivamente in capo al soggetto agente che ha commesso l’illecito.
La suddetta estraneità dell’Ente ai fatti criminosi va comprovata dimostrando di aver adottato ed efficacemente attuato un complesso di norme organizzative e di condotta (il “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo”) idonee a prevenire la commissione degli illeciti in questione.
Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:
- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
- prevedere le specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
Ove il reato previsto nel Decreto sia stato commesso da persone che esercitano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone cui facciano capo, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i cosiddetti “Soggetti apicali”), l’ente non risponde se prova che:
- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo.
Nel caso in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.
Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l’ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Come emerge dai brevi cenni precedenti, sono previsti due diversi tipi di relazioni che “collegano” la società nel cui interesse o vantaggio può essere commesso un reato e l’autore del reato medesimo. L’art. 5 fa riferimento, al comma 1, ai cosiddetti soggetti in posizione apicale definiti come “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente”. Si tratta in genere di amministratori, direttori generali, responsabili preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale. Il comma 2 del medesimo articolo fa invece riferimento alle “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”.
La differente posizione dei soggetti eventualmente coinvolti nella commissione dei reati comporta diversi criteri di attribuzione della responsabilità in capo all’azienda medesima. L’art. 6 del Decreto pone a carico dell’ente l’onere di provare l’avvenuta adozione delle misure preventive solo nel caso in cui l’autore del reato sia persona posta in posizione cosiddetta “apicale”. Diversamente, si ritiene – sulla base dell’interpretazione della lettera della norma – che nel caso in cui l’autore del reato sia sottoposto all’altrui direzione o vigilanza l’onere probatorio spetti al Pubblico Ministero.
6. APPROCCIO METODOLOGICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO 231
Ad un gruppo di lavoro composto da personale internoe dal Professionista legale esterno incricato è stato affidato il compito di assistere la Direzione aziendale nell’analisi del contesto, nell’identificazione degli ambiti aziendali maggiormente esposti alle conseguenze sanzionatorie previste dal Decreto e nella determinazione dell’entità dei rischi rilevanti.
In particolare la Direzione e il Professionista legale esterno incaricato hanno:
- approfondito i contenuti e l’interpretazione della normativa, nonché le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- effettuato una ricognizione degli ambiti aziendali dove, in assenza di presidi, è maggiore la probabilità di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- identificato i principi ed i requisiti di un sistema di controlli idoneo;
- recepito i presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti (es. organizzazione interna, assetto di poteri, deleghe e procure, prassi operative e procedure scritte) al momento adottati;
- valutato l’idoneità e la completezza (rispetto ai principi di controllo) dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti, ove esistenti;
- sintetizzato quanto sopra nell’ Allegato 3 (“Valutazione dei rischi 231 rilevanti – Matrice di rischio 231”).
Per quanto concerne la documentazione esaminata ai fini della comprensione della struttura organizzativa e societaria, di seguito si riporta un elenco dei principali documenti che la Società ha potuto fornire con riferimento alle aree e agli aspetti di maggior rilevanza per la normativa 231 e che sono stati oggetto di analisi da parte del Professionista legale esterno incaricato della redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:
- Organigramma societario
- Organigramma/funzionigramma generale del personale
- Certificato CCIAA
- Statuto della società
- Codice Etico del Gruppo Dexelance
- Accordo Contratto integrativo aziendale del 19/09/2024 contenente il regolamento/disciplinare interno personale dipendente e il regolamento interno su utilizzo degli strumenti informatici, rete internet e posta elettronica aziendale
- Delibera del CdA con delega poteri ad uno degli Amministratori
- Eventuali procure e/o deleghe di secondo livello attribuite, anche in ambito di sicurezza sul lavoro
- Contratti in essere con la capogruppo e/o con le proprie controllate estere
- Contrattualistica commerciale esistente
7. DESTINATARI DEL MODELLO
Le previsioni del Modello si applicano, senza eccezione alcuna, ai seguenti soggetti (di seguito, “Destinatari”):
- Soggetti Interni (di seguito anche il “Personale”): che hanno un rapporto continuativo, a tempo determinato o indeterminato con la Società; a titolo esemplificativo, gli Organi sociali, i dipendenti, i collaboratori (compresi i lavoratori parasubordinati), gli stagisti e i tirocinanti;
- Soggetti Terzi (di seguito anche i “Terzi”): professionisti esterni, partner, fornitori e consulenti, società di somministrazione e, in generale, coloro che, avendo rapporti con la Società, nello svolgere attività in nome e/o per conto della stessao comunque, nello svolgimento delle proprie attività per la Società, sono esposti al rischio di commissione di reati ex D.Lgs. 231/2001 nell’interesse o nel vantaggio della Società.
8. RAPPORTI TRA MODELLO 231 E CODICE ETICO
I comportamenti tenuti dai Destinatari devono essere conformi alle norme di comportamento previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati.
In particolare la Società ha adottato il Codice Etico del Gruppo Dexelance, di cui è parte, (Allegato 7), che identifica specifici comportamenti sanzionabili in quanto ritenuti tali da indebolire, anche potenzialmente, il Modello.
9. STRUTTURA DELL’ORGANIZZAZIONE
Una struttura organizzativa idonea ai fini preventivi propri del Decreto è caratterizzata, in sintesi, dai seguenti principi:
- chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;
- attribuzione di poteri di rappresentanza nei limiti in cui è strettamente necessario e comunque in limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dal soggetto cui sono attribuiti;
- poteri di spesa attribuiti con soglie di spesa e/o con firma congiunta;
- organo amministrativo collegiale.
In considerazione del quadro che emerge dalla analisi del contesto, dalla valutazione dell’ambiente di controllo e dalla identificazione dei rischi, dei soggetti e dei reati potenziali, sono stati identificati e delineati i sistemi e i meccanismi di prevenzione di cui la Società è dotata. Se ne riporta l’articolazione nei successivi paragrafi.
- 9.1 Organi societari
Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dallo Statuto e dalle leggi vigenti.
La gestione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione che ha delegato sue attribuzioni ex art. 2381 c.c. a un Amministratore Delegato, con esclusione delle materie riservate dalla legge o dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione.
Le relative funzioni e i poteri dell’Amministratore Delegato sono previste e disciplinate rispettivamente, nello Statuto e nelle deleghe di gestione formalmente attribuite dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.2 Definizione di responsabilità, unità organizzative, poteri
Un Modello organizzativo che risponda alla finalità preventiva propria del d.lgs. 231/01 deve prevedere una codifica dell’organizzazione e dei ruoli aziendali in linea con alcuni principi:
- rappresentare inequivocabilmente le relazioni gerarchiche ed esplicitare le aree/funzioni aziendali con indicazione dei relativi responsabili e addetti
- essere integrato dalla descrizione delle principali attività in capo alle diverse funzioni, comprendendo le attività sensibili dal punto di vista 231, distinguendo i ruoli di «responsabile» e di «addetto».
Più in generale le regole alle quali deve uniformarsi una corretta organizzazione aziendale in un’ottica di prevenzione dei reati sono le seguenti:
- attribuzione delle attività aziendali a soggetti che possiedono le competenze necessarie a svolgerle correttamente;
- attuare – ove possibile – la segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo (all’interno di un processo aziendale, funzioni separate – e in contrapposizione – dovrebbero decidere ed autorizzare un’operazione, effettuarla, registrarla, controllarla, pagarne o incassarne il prezzo).
La chiara attribuzione di qualsiasi attività ad una specifica persona o unità organizzativa consente di escludere il legittimo intervento da parte di soggetti diversi da quelli identificati, e di identificare con precisione le responsabilità in caso di eventuali deviazioni da procedure/regolamenti.
È compito dei Consiglieri Delegati mantenere sempre aggiornato l’organigramma aziendale e i documenti ad esso collegati per assicurare una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni unità della struttura della Società (vedi Allegato 2).
Inoltre, un Modello organizzativo che risponda alla finalità preventiva propria del d.lgs. 231/01 deve ispirare l’assetto di poteri e procure ad alcuni principi generali di prevenzione del rischio:
- a nessun soggetto vengano dati poteri illimitati
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all’interno dell’organizzazione
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate
- sia garantita una chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche
- i poteri siano delegati con delimitazione secondo un confine funzionale (limitazione dei poteri per area di competenza) e orizzontale (limitazione dei poteri per livello gerarchico)
- sia garantita la segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo.
Ai fini di un’adeguata prevenzione e distribuzione dei rischi 231, si ritiene opportuno di considerare eventualmente l’attribuzione di procure speciali di tipo gestorio da parte dell’Amministratore Delegato ad alcuni ruoli più apicali responsabili delle aree/unità organizzative dell’azienda con più elevata esposizione ai rischi 231 (così come individuate dall’ Allegato 3 – “Valutazione dei Rischi 231 rilevanti – Matrice di rischio 231” operata dalla Società).
Per quanto riguarda il miglioramento del sistema di procure e deleghe si si rimanda anche ad Allegato 4 – Piano di miglioramento.
Infine si rammenta che l’assetto di poteri costituisce parte integrante del Sistema 231 e che le delibere del CdA e ogni altro documento inerente a deleghe e procure devono essere conservati dall’Amministratore Delegato e/o dall’ufficio destinato allo scopo.
10. PRINCIPI DI PREVENZIONE E STRUTTURA DEI CONTROLLI
- 10.1 Principi di prevenzione
Le componenti del Modello Organizzativo si ispirano ai principi qui elencati:
- la presenza di procedure e regolamenti che programmino le modalità operative ed esplicitino i comportamenti;
- chiara assunzione di responsabilità: qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità, in modo da poter identificare con precisione le responsabilità in caso di eventuali deviazioni da procedure/regolamenti;
- segregazione ove possibile delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo;
- tracciabilità del processo e dei controlli: ogni operazione o fatto gestionale deve essere documentato, così che in ogni momento si possa identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato);
- verifiche indipendenti sulle operazioni svolte: effettuate sia da persone dell’organizzazione ma estranee al processo, sia da persone esterne all’organizzazione;
- rispetto del sistema di deleghe e dei poteri di firma e di autorizzazione statuiti dall’azienda, che devono essere riflessi fedelmente nelle procedure operative e verificati dal sistema dei controlli;
- utilizzo corretto e trasparente delle risorse finanziarie, che devono essere impiegate entro limiti quantitativamente e qualitativamente determinati (budget, piani di vendita) e documentate, autorizzate e inequivocabilmente riferibili ai soggetti emittente e ricevente e alla specifica motivazione.
I principi sono stati opportunamente combinati e declinati nel sistema di controllo aziendale in considerazione della realtà in esame, al fine di renderlo efficace ed efficiente alla prevenzione dei rischi ex 231/01.
- 10.2 Protocolli e Procedure
Il presente Modello, per ciascuno dei processi ritenuti a rischio di commissione dei reati 231, definisce anche specifici Protocolli per l’attuazione delle decisioni e per il controllo dei processi stessi. Tali protocolli, mirano da un lato a regolare l’agire, declinato nelle sue varie attività operative, e dall’altro a consentire i controlli, preventivi e successivi, della correttezza delle operazioni effettuate.
I suddetti contenuti sono stati inseriti nell’Allegato 6 e costituiscono parte integrante del presente Modello. Inoltre vengono richiamati nell’Allegato 6 ulteriori procedure e regolamenti interni, ove esistenti, che devono intendersi anche essi parte integrante del Modello.
Il personale di Axo Light nell’esercizio dei compiti ad esso assegnati ha l’obbligo di rispettare quanto disciplinato dal suddetto documento. In tale modo si garantisce l’effettiva uniformità di comportamento all’interno dell’azienda, nel rispetto delle disposizioni normative che regolano l’attività della Società.
- 10.3 Tipologie di controllo
All’interno del Modello vengono definite tre tipologie di controllo, che si distinguono a seconda del soggetto che opera i controlli stessi:
- Controlli di 1° livello: si tratta delle operazioni di controllo svolte all’interno della funzione responsabile della corretta esecuzione dell’attività in oggetto. Fermo restando la linea guida della segregazione tra chi controlla e chi opera, in questa categoria ricadono tipicamente le verifiche effettuate dal responsabile/direttore della funzione sull’operato dei propri collaboratori.
- Controlli di 2° livello: sono i controlli svolti, all’interno dei normali processi aziendali, da funzioni distinte da quella responsabile dell’attività oggetto di controllo. Nel flusso dei processi, che descrivono una catena di fornitori-clienti interni, i controlli di secondo livello sono tipicamente gestiti dal cliente interno per verificare che il proprio fornitore abbia operato correttamente (controlli in ingresso). Su questi controlli si applica il principio sopra menzionato della “contrapposizione di funzioni”.
- Controlli di 3° livello: sono controlli effettuati da funzioni, interne o esterne all’azienda, che non partecipano al processo produttivo. In questa tipologia ricadono, per esempio, le verifiche dell’Organismo di Vigilanza, gli audit degli enti preposti al rilascio di certificazioni e le verifiche del Collegio Sindacale/Sindaco Unico.
Inoltre è di fondamentale importanza che il sistema di controllo preventivo sia conosciuto da tutti i soggetti dell’organizzazione e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi non per errori umani, negligenza o imperizia). A tal fine devono essere previste specifiche modalità informative/formative.
11. RESPONSABILITÀ DA REATO NEI GRUPPI DI IMPRESE
Dato che Axo Light è una società operativa controllata da una holding (che, a sua volta, controlla altre società operative, costituenti il Gruppo Dexelance), per la stessa il tema della responsabilità va inquadrato in quello più ampio e complesso che riguarda i gruppi di imprese, dove alla maggiore complessità organizzativa può accompagnarsi una altrettanto accresciuta difficoltà nella costruzione di sistemi di prevenzione dei reati.
Anche se il D.Lgs. 231/2001 non si occupa espressamente della responsabilità dell’ente appartenente ad un gruppo di imprese, la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, si è pronunciata in alcune occasioni soprattutto sull’individuazione e la sussistenza delle condizioni in forza delle quali, con la commissione di un reato, possano essere chiamate a risponderne le altre società e, in particolare, la capogruppo.
Su questo la giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione ha certamente chiarito che l’interesse o vantaggio dell’ente alla commissione del reato deve essere riscontrato in concreto. Questo sostanzialmente esclude che il controllo societario possa di per sé creare una posizione di garanzia in capo ai vertici della controllante tale da fondarne la responsabilità per omesso impedimento dell’illecito commesso nell’attività della controllata (art. 40 comma 2 c.p.).
Pertanto, perché la holding/controllante potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell’attività della controllata dovranno ricorrere almeno due presupposti fondamentali:
- che sia stato commesso un reato presupposto nell’interesse o a vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;
- che persone fisiche, collegate in via funzionale alla controllante, abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo rilevante per la causazione dello stesso in termini di concorso, contributo che deve essere provato in maniera concreta e specifica. Tale contributo, ad esempio, può sostanziarsi nelle seguenti due circostanze:
- la presenza di direttive impartite penalmente illegittime;
- la coincidenza tra gli apicali della holding e quelli della controllata che determina un aumento del rischio di propagazione della responsabilità all’interno del gruppo dal momento che le società potrebbero essere considerate soggetti distinti solo sul piano formale.
All’interno del delineato quadro giurisprudenziale e normativo è opportuno che l’attività organizzativa per prevenire i reati-presupposto della responsabilità degli enti tenga conto di alcune indicazioni.
È necessario fare in modo che ciascuna società del gruppo, in quanto singolarmente destinataria delle norme del decreto 231, svolga in autonomia l’attività di valutazione e gestione dei rischi e di conseguente predisposizione e aggiornamento del Modello organizzativo.
Questo non vuol dire che tale attività non potrà essere condotta anche in base ad indicazioni e modalità attuative previste dalla holding in funzione dell’assetto organizzativo e operativo di gruppo, ma sarà necessario stare sempre attenti a non esercitare una ingerenza tale da determinare una limitazione di autonomia da parte delle società controllate nell’adozione del Modello.
Per esempio, la capogruppo potrà indicare una struttura comune e/o uniforme di codice etico o valoriale, così come principi comuni del sistema disciplinare e dei protocolli attuativi, nonché contenere nel proprio Modello quei processi che hanno carattere trasversale rispetto a tutte le società del gruppo, così come le procedure che governano situazioni e/o attività che sono destinate a confluire in un esito unitario (es. bilancio consolidato).
Al contrario, è opportuno che ciascuna società del gruppo nomini invece un proprio Organismo di Vigilanza, distinto da quello della controllante, sempre nell’ottica di non creare elementi che possano fondare una posizione di garanzia di fonte negoziale in capo ai vertici della holding.
In conclusione, si può dire che, nei gruppi societari, è opportuno che la controllante delinei in generale delle regole specifiche per la correttezza e trasparenza nei rapporti con le controllate attraverso la definizione anche di flussi informativi disciplinati e gestiti. A tale riguardo il presidio dei processi infragruppo può spingersi anche fino alla certificazione indipendente dei processi di controllo (disegno e funzionamento) delle entità incaricate di svolgere a livello di gruppo i processi di supporto più rilevanti (es. amministrazione, gestione del personale, ICT etc.).
12. ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI
- 12.1 Composizione e regole
Il compito di vigilare continuativamente sull’efficace funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché di proporne l’aggiornamento, è affidato ad un organismo della società dotato di autonomia, professionalità e continuità nell’esercizio delle sue funzioni.
Ai fini di cui al punto che precede, Axo Light istituisce un apposito organo denominato “Organismo di Vigilanza” che svolgerà le funzioni previste dall’art. 6 co. 1 lett. b) del d.lgs. 231/01 o, in alternativa, ai sensi dell’art. 6 comma 4bis del d.lgs. 231/01, attribuisce le suddette funzioni al Collegio Sindacale, se presente.
Qualora la Società decida di non fare ricorso alla facoltà prevista dal succitato art. 6 comma 4bis d.lgs. 231/01, il Consiglio di Amministrazione istituisce un apposito organo osservando le seguenti regole:
- la composizione può essere di tipo monocratico o collegiale;
- i membri sono scelti in base a specifiche competenze (di minima: compliance ex D.Lgs. 231/2001, competenze legali, controllo interno);
- il Consiglio di Amministrazione nomina l’Organismo di Vigilanza, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale;
- in caso di Organismo di Vigilanza collegiale, il Consiglio di Amministrazione indica altresì, tra i membri nominati, colui che svolgerà le funzioni di Presidente. La nomina a Presidente dell’OdV è limitata ai membri esterni;
- qualora cessi, per qualunque motivo, l’eventuale rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato tra la Società e il soggetto nominato quale membro interno dell’Organismo di Vigilanza collegiale o quale membro unico dell’Organismo di Vigilanza monocratico, tale soggetto decadrà automaticamente dalla carica di membro dell’OdV e dovrà essere tempestivamente sostituito.
All’Organismo di Vigilanza o al Collegio Sindacale e/o Sindaco Unico che svolge le funzioni dell’Organismo di Vigilanza si applicano le seguenti regole:
- La delibera di nomina dell’Organismo di Vigilanza determina anche il compenso e la durata dell’incarico.
- I membri dell’OdV possono essere revocati solo per giusta causa e sono rieleggibili. Il membro revocato o che rinunci all’incarico viene tempestivamente sostituito e il sostituto resta in carica fino alla scadenza dell’Organismo di Vigilanza in vigore al momento della sua nomina.
- L’Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, ove non diversamente previsto.
- L’Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell’ambito della Società, tali da consentire l’efficace esercizio delle funzioni previste dalla legge e dal Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo.
- Al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza, la propria funzione, l’Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di una somma annuale approvata e messa a disposizione dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell’Organismo stesso. Nella prima riunione successiva all’utilizzo di tale budget, l’Organismo di Vigilanza rendiconta tale utilizzo al Consiglio di Amministrazione.
- L’Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l’obbligo di darne informazione al Consiglio di Amministrazione tempestivamente.
- I componenti dell’Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l’Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all’obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o attività.
- L’Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella società.
- All’Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della società.
- Le attività poste in essere dall’OdV non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.
- 12.2 Poteri e funzioni
L’OdV o il Collegio Sindacale e/o Sindaco unico che svolge le funzioni dell’OdV, nel perseguimento della finalità di vigilanza sull’effettiva attuazione del Modello adottato dalla Società, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:
- svolge periodica attività ispettiva, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in considerazione dei vari settori di intervento;
- ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
- può chiedere informazioni o l’esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovrintenda;
- qualora necessario, può chiedere informazioni o l’esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori, al Collegio Sindacale o all’organo equivalente;
- può chiedere informazioni o l’esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a collaboratori, consulenti e rappresentanti esterni alla società ed in genere a tutti i soggetti tenuti all’osservanza del Modello; a tal fine la Società si propone di ottenere l’impegno contrattuale dei suddetti soggetti ad ottemperare alla richiesta dell’Organismo di Vigilanza;
- ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio;
- può rivolgersi, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione le inosservanze del Modello, affinché la società valuti l’adozione di procedure sanzionatorie e l’eliminazione delle eventuali carenze riscontrate; qualora il Consiglio di Amministrazione attribuisca ad un Consigliere Delegato i poteri di modifica e attuazione del Modello oppure, il Consiglio di Amministrazione individui un rappresentante del CdA per i rapporti con l’OdV, le inosservanze vanno sottoposte a tale Consigliere affinché valuti le iniziative nell’ambito dei propri poteri. Oltreché a tali soggetti, l’Organismo ha facoltà di segnalare le inosservanze rilevate anche al Responsabile della funzione in cui l’inosservanza stessa è stata riscontrata;
- sottopone il modello a verifica periodica e ne propone l’aggiornamento.
Per garantire un efficace ed effettivo svolgimento delle proprie funzioni, oltre alle eventuali disposizioni generali dettate dal Consiglio di Amministrazione, tale Organismo o il Collegio Sindacale e/o Sindaco unico che svolge le funzioni dell’OdV può adottare un proprio Regolamento interno al fine di garantire la massima autonomia organizzativa e di azione del soggetto in questione.
- 12.3 Linee guida per l’eventuale Regolamento dell’Organismo di Vigilanza
Il Regolamento deve assicurare continuità ed efficacia dell’azione dell’OdV, e a tal fine dovrà prevedere:
- un numero minimo di adunanze annuali e la calendarizzazione delle attività
- la periodicità almeno annuale della relazione al CdA sull’attività compiuta
- le modalità di gestione delle risorse assegnate e di elaborazione del rendiconto
- la gestione della documentazione relativa alle attività svolte e le modalità di archiviazione
- gli accorgimenti a garanzia dell’effettiva autonomia dell’OdV pur in presenza di componenti interni
- le modalità di raccolta, trattamento e archiviazione delle eventuali comunicazioni, anche anonime, che segnalino circostanze rilevanti per la responsabilità amministrativa della Società.
Inoltre il Regolamento dovrà prevedere che:
- l’OdV esercita le proprie funzioni e i propri poteri secondo le modalità previste dal Regolamento stesso;
- il Regolamento è predisposto e approvato dall’OdV, e da questo trasmesso all’organo amministrativo ed al Collegio Sindacale o a organo equivalente (se trattasi di OdV distinto dal Collegio Sindacale).
- 12.4 Informativa all’Organismo di Vigilanza
Ogni soggetto Destinatario del Modello ha l’obbligo di segnalare:
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- comportamenti od eventi che possono costituire una violazione del Modello o che più in generale sono rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01.
In particolare, i Destinatari del Modello sono tenuti a segnalare all’Organismo di Vigilanza comportamenti a rischio di reato ex D.lgs. 231/01, inerenti ai processi di propria competenza, di cui siano venuti a conoscenza, in ragione delle funzioni svolte, direttamente o attraverso i propri collaboratori, che possono comportare:
- la commissione, o il ragionevole pericolo di commissione, di reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001;
- il sostanziale inadempimento delle norme di comportamento/procedure/protocolli emessi dalla Società e/o comunque una violazione del Modello.
Le segnalazioni possono essere rivolte:
- al diretto superiore
- direttamente all’Organismo di Vigilanza nei seguenti casi: i) in caso di mancato esito da parte del diretto superiore; ii) qualora il dipendente non si senta libero di rivolgersi al superiore stesso, in ragione del fatto oggetto di segnalazione; iii) nei casi in cui non vi sia o non fosse identificabile un diretto superiore gerarchico.
I Destinatari del Modello hanno altresì l’obbligo di fornire all’Organismo di Vigilanza tutte le informazioni o i documenti dallo stesso richiesti nell’esercizio delle sue funzioni.
Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all’Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati “231” (anche relativamente alle società controllanti, controllate e collegate);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti o dagli amministratori in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i reati “231” (anche relativamente alle società controllanti, controllate e collegate);
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto ai reati “231”.
Le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza devono essere effettuate in forma scritta ad uno dei seguenti canali di comunicazione istituiti al fine di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante:
- Casella di posta cartacea istituita per l’OdV 231 presso Axo Light S.r.l. con sede legale in Via Treviso n° 56 – 30037 Scorzè (VE) – Italia;
- OdV231 <odv@axolight.it>
Il D.Lgs. 24/2023 (in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, cd. “Whistleblowing”), con le disposizioni di abrogazione dell’art. 23, c.1-b, e le disposizioni transitorie e di coordinamento dell’art. 24, c.5., ha abrogato l’art. 6, commi 2-ter e 2-quater, del D.Lgs. 231/2001, e ha sostituito l’art. 6, c.2-bis del D.Lgs. 231/2001, prevedendo, per i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del comma 2, lett. e) del D.Lgs. 231/2001, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare ai sensi appunto del D.Lgs. 24/2023 stesso.
La Società, in adempimento del D.Lgs. 24/2023, ha adottato il canale di segnalazione interna, per le segnalazioni, anche anonime, che sarà accessibile a tutti i dipendenti della società e in generale ai soggetti, anche esterni, che hanno rapporti con la stessa. I principi generali, le modalità di gestione della segnalazione, il principio di divieto di ritorsione e i criteri per il trattamento dei dati sono esplicitati nella procedura Whistleblowing adottata dalla Società.
Tale procedura è stata resa pubblica all’interno e all’esterno della Società tramite comunicazione ad hoc fatta ai dipendenti e pubblicazione della stessa in apposita sezione del sito web aziendale.
- 12.5 Informativa dall’Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale/Sindaco unico
L’Organismo di Vigilanza o il Collegio Sindacale e/o Sindaco unico (se presente) che svolge le funzioni dell’OdV redige con periodicità almeno annuale una relazione sull’attività compiuta e la presenta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale o a organo equivalente (se OdV distinto dal Collegio Sindacale).
Ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, l’Organismo può comunque effettuare segnalazioni al Consiglio di Amministrazione e proporre modifiche e/o integrazioni al Modello Organizzativo; qualora il Consiglio di Amministrazione attribuisca ad un Consigliere Delegato i poteri di modifica e attuazione del Modello, oppure, il Consiglio di Amministrazione individui semplicemente un rappresentante del CdA per i rapporti con l’OdV, l’OdV effettua le suddette segnalazioni a tale Consigliere (oppure al rappresentante individuato dal CdA), dandone notizia al Consiglio di Amministrazione nella relazione periodica immediatamente successiva (in caso di segnalazioni di inosservanze del Modello, l’OdV dovrà indicare specificamente le procedure in questione e la tipologia di inosservanza).
Oltreché ai soggetti sopraindicati, l’Organismo ha facoltà di segnalare le inosservanze rilevate anche al Responsabile della funzione in cui l’inosservanza stessa è stata riscontrata.
Le relazioni periodiche predisposte dall’Organismo di Vigilanza o dal Collegio Sindacale e/o Sindaco unico che svolge le funzioni dell’Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:
- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- le procedure disciplinari e/o le sanzioni eventualmente applicate dalla società, con riferimento esclusivo alle attività di rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.
- 12.6 Rapporti tra Organismi di Vigilanza
Considerata l’appartenenza al Gruppo societario Dexelance, è auspicabile che tra l’Organismo di Vigilanza della Società e quello della sua controllante si sviluppino rapporti informativi, organizzati sulla base di tempistiche e contenuti tali da garantire la completezza e tempestività delle notizie utili ai fini di attività ispettive da parte degli organi di controllo.
In particolare, tali flussi informativi dovrebbero concentrarsi su: definizione delle attività programmate e compiute; le iniziative assunte; misure predisposte in concreto; eventuali criticità riscontrate nell’attività di vigilanza. Essi dovranno avere finalità conoscitiva, mirando a stimolare l’attività di verifica del gruppo, per esempio, su settori di attività rivelatisi a rischio.
A titolo esemplificativo, l’invio all’OdV della holding da parte dell’OdV della controllata di:
- principali verifiche pianificate;
- relazioni periodiche relative alle attività svolte;
- programmazione annuale generale degli incontri dell’Organismo di vigilanza.
Ulteriori canali di contatto e di scambio informativo tra gli Organismi di vigilanza di un gruppo, da utilizzare sempre con le cautele del caso, possono passare attraverso:
- l’organizzazione di riunioni congiunte con cadenza, ad esempio, annuale o semestrale, anche per la formulazione di indirizzi comuni riguardo alle attività di vigilanza e alle eventuali modifiche e integrazioni da apportare ai modelli organizzativi;
- la creazione di un repository di raccolta e aggiornamento dei modelli organizzativi delle singole società, nonché di ulteriori documenti informativi di interesse (es. analisi delle novità normative; indicazioni giurisprudenziali).
Inoltre, è consigliabile declinare il rapporto tra i vari Organismi di vigilanza in un’ottica di pariteticità, evitando di prevedere poteri ispettivi in capo a quello della holding. Essi, infatti, potrebbero indebolire l’indipendenza degli OdV istituiti in seno alle società controllate, rendendo più difficile dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 6, comma 1, lettera. b) Dlgs 231/2001. In particolare, è preferibile evitare che gli OdV delle controllate chiedano la condivisione di quello della holding in ordine all’attività di vigilanza da svolgere o alle misure da adottare in seno alla controllata.
13. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO
Per garantire l’efficacia del Modello, la Società si pone l’obiettivo di assicurarne la corretta conoscenza da parte di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano ad attività cosiddette sensibili, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili stessi.
In particolare, risulta di fondamentale importanza che il sistema di controllo preventivo sia conosciuto da tutti i soggetti dell’organizzazione, in primis i soggetti apicali e le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli stessi. Si ritiene che, tenendo conto della qualifica dei soggetti di cui sopra, del livello di rischio dell’area in cui essi operano, dell’avere o meno funzioni di rappresentanza della Società, i soggetti apicali, i dipendenti non apicali e i collaboratori parasubordinati debbano essere destinatari almeno delle seguenti informazioni:
- fondamenti teorici che stanno alla base della responsabilità amministrativa degli Enti (Doc di riferimento: presente Modello 231)
- volontà del Consiglio di Amministrazione della Società in merito alla prevenzione dei reati e all’adozione del Modello 231
- sintesi dei rischi rilevati e delle fattispecie di reato specifiche per gli ambiti di attività dei vari soggetti (Doc di riferimento: Allegato 3 – Valutazione dei rischi 231 rilevanti – Matrice di rischio 231)
- protocolli preventivi di riferimento (Doc di riferimento: Allegato 6 – Protocolli di prevenzione reati 231)
- relative norme di comportamento (Doc di riferimento: Allegato 7 – Codice Etico di Gruppo)
- sanzioni in cui incorrono i vari soggetti per violazioni delle disposizioni del Modello (Doc di riferimento: Allegato 5 – Sistema sanzionatorio).
A livello complessivo le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello in ambito interno ed esterno sono le seguenti:
- Comunicazioni interne al momento dell’adozione del Modello:
- invio a tutti i dipendenti in organico di una comunicazione per informare che la Società si è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- formazione dei responsabili di funzione da parte degli apicali e, a cascata, formazione di tutti gli altri dipendenti;
- accessibilità al Modello da parte di tutti i dipendenti mediante sito web aziendale, intranet o attraverso altra modalità idonea a garantirne la conoscenza e/o conoscibilità a tutti i destinatari (per esempio: conservazione di una copia cartacea presso la sede legale e/o eventuali sedi operative; affissione nelle bacheche aziendali).
- Comunicazioni interne continuative:
- incontri formativi destinati a tutto il personale in caso di aggiornamenti del Modello;
- consegna ai nuovi dipendenti e collaboratori di set formativo tramite il quale assicurare agli stessi conoscenza e comprensione dei meccanismi e delle logiche del Decreto Legislativo 231/2001 e del Modello Organizzativo della Società;
- Comunicazioni esterne al momento dell’adozione del Modello:
- pubblicazione del presente Modello 231 (almeno nella Parte Generale e Parte Speciale) e del Codice Etico sul sito web della società;
- comunicazione di adozione del Modello ai principali partner commerciali in essere e fornitori di beni e servizi;
- sottoscrizione da parte dei principali partner commerciali e dei fornitori di beni e servizi di una dichiarazione di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello 231 nonché dell’eventuale Codice Etico adottato, nonché dichiarazione di impegno al loro rispetto, con risoluzione di diritto del contratto in essere in caso di compiuta violazione delle disposizioni di legge e del Modello 231 (cd. Clausola di tutela 231).
14. SISTEMA SANZIONATORIO
Il presente Modello costituisce parte integrante delle norme disciplinari che regolano il rapporto di lavoro a qualsiasi titolo prestato a favore della Società. I comportamenti tenuti dai dipendenti o dai collaboratori in violazione o in elusione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello ovvero in ostacolo al suo funzionamento sono definiti, per i lavoratori dipendenti, come illeciti disciplinari, punibili con le sanzioni previste dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive.
Per i collaboratori, consulenti o qualsiasi altro terzo che intrattiene con la Società rapporti diversi da quello di lavoro subordinato, la violazione delle regole di comportamento stabilite dal Modello viene sanzionata con i rimedi civilistici consentiti dall’ordinamento (es. clausola risolutiva espressa di cui al capitolo che precede).
L’applicazione di tali sanzioni prescinde dall’eventuale applicazione di sanzioni penali a carico dei soggetti attivi dei reati. Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall’illecito in cui eventuali condotte devianti possano concretizzarsi.
Per ogni altro dettaglio sul sistema sanzionatorio si rinvia all’apposito Allegato 5 (“Sistema sanzionatorio”).
15. FONTI DI RIFERIMENTO
- Testo del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.
- Linee Guida Confindustria per l’attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.
- Statuto della Società.
- Codice Etico del Gruppo Dexelance.
AXO LIGHT S.r.l.
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Parte Speciale
PREMESSA
In considerazione dell’attività svolta dalla Società e dell’analisi del contesto aziendale nonchè dei principali processi potenzialmente a rischio di reato, sono considerati rilevanti e, quindi, specificamente esaminati nel Modello, solo i reati presupposto che concretamente possono verificarsi nelle aree sensibili mappate nella “Matrice di rischio 231” (Allegato 3) e specificati nelle seguenti Parti Speciali.
1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- 1.1 Definizione di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale e di soggetti Incaricati di Pubblico Servizio
Soggetto passivo di questo tipo di reati è la Pubblica Amministrazione secondo l’accezione estesa individuata dalla giurisprudenza, che ha fornito alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico di un Ente, quali:- la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l’apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.
L’applicazione pratica di tali principi presenta spesso elementi di criticità. Tenuto conto della rilevanza attribuita dal D.Lgs. 231/2001, la Società opta per una interpretazione ampia del concetto di Pubblica Amministrazione, fino ad includere anche soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, sono contraddistinti dal carattere pubblicistico dell’attività esercitata ovvero dalla rilevante presenza di partecipazioni da parte di soggetti pubblici.
In relazione ai reati contro la P.A. presi in considerazione dal Decreto, rilevano le figure di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.
Pubblico Ufficiale (P.U.)è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va posto l’accento sulla tipologia dell’attività in concreto esercitata, attività che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. attraverso poteri autoritativi o certificativi.
È irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell’autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell’ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all’attuazione dei fini medesimi. Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur non connotate dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l’attuazione più completa e connaturale dei fini dell’ente, sì da non poter essere isolate dall’intero contesto delle funzioni dell’ente medesimo.
Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.)è colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con l’esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
In sostanza l’elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell’Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.
Pertanto, i destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.
- 1.2 Tipologia di reati
Il presente paragrafo si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione elencati all’art. 24 “Indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico” e all’art. 25 “Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione” del D.Lgs. 231/2001.
L’elenco completo dei reati presupposto è riportato nell’Allegato 1 – Elenco dei reati presupposto.
Si fornisce di seguito, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie che non si può escludere siano astrattamente applicabili alla Società.
Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dall’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta).
Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.
Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute – si ottengano per sé o altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea.
In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento in cui i finanziamenti vengono ottenuti.
Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di tale fattispecie.
Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea).
Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.
Trattandosi di truffa, la fattispecie prevista dall’art. 640bis c.p. si differenzia da quella disciplinata dall’art. 316bis c.p. per i requisiti degli “artifici e raggiri” e dell’induzione in errore. Pertanto, come chiarito da dottrina e giurisprudenza, la fattispecie richiede, oltre all’esposizione di dati falsi, un quid pluris idoneo a vanificare o a rendere meno agevole l’attività di controllo delle richieste da parte delle autorità preposte.
Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o altro Ente Pubblico.
In concreto, ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.
Inoltre, costituisce reato presupposto la frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, commessa con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.
REATI REALIZZATI NEI RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICIALI O CON INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO
Concussione (art. 317 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.
Tale forma di reato (residuale nell’ambito delle fattispecie di cui al D.Lgs. 231/2001) potrebbe ravvisarsi nell’ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che da tale comportamento ne derivi, in qualche modo, un vantaggio per la Società o sia stato compiuto nell’interesse della Società medesima).
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave tale fattispecie si configura allorché il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità non dovutegli.
Corruzione per l’esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per l’esercizio delle sue funzioni (determinando un vantaggio in favore dell’offerente) o per compiere un atto contrario ai suoi doveri d’ufficio.
L’attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara).
Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco (ed il corruttore viene sanzionato ai sensi dell’art. 321 c.p.), mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio.
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione (per quanto di interesse ai fini 231, tenuto da un apicale o sottoposto dell’ente), il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio rifiuti l’offerta illecitamente avanzatagli.
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
Il reato sanziona le condotte di “Corruzione per l’esercizio della funzione” e “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio” se commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione la pena è aumentata.
L’art. 322-bis c.p. estende l’applicabilità dei reati dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio contro la Pubblica Amministrazione anche ai membri della Corte penale internazionale, agli organi dell’UE e ai funzionari dell’UE o di Stati esteri; ai sensi del co. 2 il corruttore sarà responsabile delle condotte di corruzione o istigazione alla corruzione di cui sopra, nei confronti di tali soggetti.
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
L’art. 346-bis c.p. (introdotto dalla L. 3/2019 (cd. «spazza corrotti») e richiamato oggi dall’art. 25 Dlgs 231/2001) assorbe l’abrogato «millantato credito» e mira a colpire condotte di intermediazione di soggetti terzi nell’opera di corruzione tra corrotto e corruttore.
L’art. 25 punisce infatti con sanzioni fino a 200 quote la condotta di:
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi”.
- 1.3 I processi a rischio e le possibili condotte illecite
I reati considerati presuppongono l’esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari.
Si precisa che, in relazione alle fattispecie corruttive (sia verso la P.A, sia tra soggetti privati), si è inteso:
- individuare e presidiare le condotte illecite che possono di per sé costituire reato (in occasione di contatti commerciali, in occasione di verifiche, in occasione di richiesta autorizzazioni, etc).
Nell’analisi sono stati presi in considerazione quelle attività/processi all’interno dei quali si potrebbe dar luogo a quella “retribuzione in altra utilità” che è essa stessa elemento costitutivo della corruzione. Fra questi, a titolo esemplificativo:
– gestione omaggi / liberalità / sponsorizzazioni,
– assegnazione di contratti di fornitura di beni e servizi/consulenze (a soggetti indicati dal soggetto corrotto).
Inoltre nel concetto di “altra utilità” viene inteso ogni e qualsivoglia beneficio, tangibile o immateriale, non soltanto patrimoniale, che soddisfi la richiesta o il desiderio di un soggetto, compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, proprietà e benefici finanziari, il prestito di case ed edifici, forme di intrattenimento, doni, viaggi, rimborsi di debiti, la fornitura di cauzioni, garanzie, livello professionale sul lavoro e altri beni di valore.
- identificare e presidiare quei processi strumentali alla corruzione all’interno dei quali si può costituire la provvista da utilizzare come “retribuzione in denaro”:
– processi di fatturazione attiva e passiva (mediante gestione irregolare)
– rimborsi spese (fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute).
Le aree ed i processi aziendali della Società risultati maggiormente a rischio sulla base della “matrice” di quantificazione del rischio inerente (Allegato 3) rispetto alle fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione e le relative possibili condotte illecite sono i seguenti:
| PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI | CONDOTTE ILLECITE |
| GESTIONE CONTENZIOSO E RAPPORTI CON AUTORITA’ GIUDIZIARIA | – Induzione da parte di personale della Società, verso qualsiasi soggetto indagato o imputato (anche in un procedimento connesso o in un reato collegato), a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria – con offerta di denaro o altra utilità ovvero con minaccia – nell’interesse o a vantaggio di sè stessa. Possono, pertanto, risultare Destinatari della condotta gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato) che potrebbero essere indotti dalla Società a “non rispondere” o a rispondere falsamente all’Autorità giudiziaria (giudice, pubblico ministero), dunque ogni soggetto appartenente alla Società. – Corruzione diretta o tramite terzi dell’Autorità Giudiziaria o suoi ausiliari, al fine di evitare sanzioni e/o esiti sfavorevoli del contenzioso. |
| OMAGGI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, LIBERALITA’ E SPONSORIZZAZIONI | – Personale della Società, eroga omaggi, liberalità o sponsorizzazioni a vantaggio di un soggetto pubblico o di soggetti da lui indicati può costituire la contropartita del compimento o dell’omissione di un atto del suo ufficio o comunque dell’esercizio della sua funzione o dei suoi poteri nell’interesse o a vantaggio della società. – Inoltre, il processo è da considerarsi sensibile in quanto può essere funzionale alla costituzione di provviste di denaro attraverso erogazioni e sponsorizzazioni fittizie o per ammontare maggiore di quello delle spese effettivamente sostenute. – Elargizione di benefici (mediante spese di rappresentanza) diretta a soggetto pubblico, finalizzata alla corruzione, vale a dire, a fronte dell’esercizio da parte di un pubblico ufficiale della propria funzione o del compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio (es. rilascio di autorizzazioni o provvedimenti favorevoli alla Società, positiva conclusione di un’ispezione, etc.) – Costituzione di provviste di denaro necessarie alla consumazione dei reati di corruzione di pubblico ufficiale, attraverso rimborsi spesa fittizi o per ammontare maggiore delle spese effettivamente sostenute – Comportamenti legati ad un uso improprio delle risorse finanziarie, in particolare gestione di fondi cassa non opportunamente contabilizzati/registrati. |
| ANTICORRUZIONE E RAPPORTI CON LA PA (CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E LICENZE, RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI E AUTORITA’ DI CONTROLLO) | – Offerta o promessa di denaro (o di altra utilità) ad un pubblico ufficiale o persona da quest’ultimo indicata per indurlo a compiere atti che possano favorire il rilascio di concessioni/autorizzazioni o altro provvedimento in favore della ocietà anche in difformità dalle leggi vigenti e comunque in senso illecitamente favorevole alla Società. – Offerta o promessa di denaro (o altra utilità) ad un pubblico ufficiale o persona da quest’ultimo indicata per indurlo a compiere atti che possano favorire una rapida concessione dell’autorizzazione. – Le suddette condotte sono rilevanti anche nel caso in cui derivi da induzione operata dal Pubblico Ufficiale o dall’incaricato di Pubblico Servizio. – Soggetti appartenenti alla Società potrebbero presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere (es. requisiti patrimoniali, etc.) oppure omettere informazioni dovute, al fine di ottenere autorizzazioni o concessioni dalla Provincia, Comune e da altri enti pubblici. – Offerta di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio o enti ispettivi e/o autorità di vigilanza al fine d’influenzarne la discrezionalità, l’indipendenza di giudizio, o per indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio o ad evitare provvedimenti pregiudizievoli per la società (es. mancate sanzioni o rilievi di irregolarità/non conformità all’esito delle ispezioni finalizzate all’accreditamento regionale, o al rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro presso gli uffici e/o i magazzini dell’azienda) – A fronte dell’esercizio da parte di un pubblico ufficiale della propria funzione o del compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio (es. rilascio di autorizzazioni o provvedimenti favorevoli alla Società, positiva conclusione di un’ispezione etc.), assunzione di persona segnalata dal pubblico ufficiale corrotto. – Concessione di erogazioni monetarie (incentivi, anticipi, premi) a personale dipendente legato alla PA, al fine di percepire da questo vantaggi indebiti. – Partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari, nonché il loro concreto utilizzo. – Offerta di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio, al fine d’influenzarne la discrezionalità, l’indipendenza di giudizio, o per indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio o ad evitare provvedimenti pregiudizievoli per la società (es. mancate sanzioni o rilievi di irregolarità/non conformità all’esito delle ispezioni finalizzate all’accreditamento regionale, o al rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro presso gli uffici e/o i magazzini dell’azienda, o all’accertamento della regolarità della tenuta delle scritture contabili a fini tributari) |
- 1.4 Elementi di prevenzione
Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:
- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico, (Allegato 7)
- Per ciascun processo sensibile
- il rispettivo protocollo preventivo 231 (Allegato 6)
- i rispettivi flussi informativi all’OdV (Allegato 8).
2. REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI
- 2.1 Tipologia di reati
Il presente paragrafo si riferisce ai reati previsti dall’art. 25 ter “Reati societari” del D.Lgs. 231/2001.
L’elenco completo dei reati presupposto è riportato nell’Allegato 1 – Elenco dei reati presupposto.
Si fornisce di seguito, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie che non si può escludere siano astrattamente applicabili alla Società.
False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)
Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide e che si differenziano il tipo di società al cui interno viene commesso il reato (quotate o meno1).
Le due fattispecie si realizzano con l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni previste dalla legge (relazione sulla gestione, bilancio consolidato, bilanci straordinari, beni di terzi), dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nell’omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.
Si precisa che:
– la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
– le informazioni non veritiere o omesse devono essere rilevanti e tali da rappresentare in modo sensibilmente diverso dal vero la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene;
– la responsabilità si estende anche all’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
1 Sono destinatarie dell’art. 2622 c.c. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea. Ai sensi dell’art. 2622 co. 2, ad esse vanno equiparate: le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’UE; le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’UE; le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Fatti di lieve entità (artt. 2621-bis c.c.)
La pena è ridotta se i fatti di cui all’art. 2621 c.c. sono classificabili come di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
In particolare, la stessa pena ridotta è applicata a quelle società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
Il reato consiste nell’ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione – legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione – attraverso l’occultamento di documenti od altri idonei artifici.
Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori della Società.
Poiché il D.Lgs. 231/2001 fa esplicito riferimento al solo secondo comma dell’art. 2625 c.c., si precisa che dalla commissione del reato può discendere la responsabilità della società unicamente nell’ipotesi in cui l’impedimento o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all’art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
Il reato, previsto a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli, il tutto fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori: la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all’art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un’attività di istigazione, determinazione o agevolazione nei confronti degli amministratori.
Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)
Il reato si verifica in due ipotesi:
– nel caso in cui vengano ripartiti utili o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva;
– nel caso in cui vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
Il reato si estingue qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l’approvazione del bilancio.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un’attività di istigazione, di determinazione o di agevolazione nei confronti degli amministratori.
Illecite operazioni sulle azioni sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
Il reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all’integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.
Il reato si estingue qualora intervenga la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta.
Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)
Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).
Il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Il reato si realizza nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:
– attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
– sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
– sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
– sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.
Si precisa che non è, invece, incriminato l’omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell’art. 2343 3° comma c.c., della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall’esperto nominato dal Tribunale.
Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)
Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti che comportino la formazione di una maggioranza artificiosa in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società (solo nel caso in cui esso venga commesso da soggetti apicali o sottoposti dell’ente potrà costituire presupposto per l’ascrizione di responsabilità in capo all’ente stesso).
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
Il reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell’incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l’attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:
– attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l’occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
– attraverso il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.
In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette danaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo comma e nel secondo è punito con le pene ivi previste.
Istigazione alla corruzione (art. 2635-bis c.c.)
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. n. 19/2023 di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere).
Chiunque formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’articolo 29 del suddetto Decreto Legislativo è punito con la pena detentiva della reclusione da 4 mesi a 3 anni (comma 1) e con la pena accessoria dell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- 2.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite
Le aree ed i processi aziendali della Società sensibili rispetto alle fattispecie di reati societari (esclusa la Corruzione tra privati, su cui si veda infra) e le relative possibili condotte illecite sono le seguenti:
| PROCESSI/ATTIVITÀ SENSIBILI | CONDOTTE ILLECITE |
| AFFARI SOCIETARI E RAPPORTI CON I SINDACI E REVISORI | – Impedimento o ostacolo mediante occultamento di documenti o mediante altri idonei artifici, dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, quando ne derivi un danno ai soci, anche in concorso con altri. Ad esempio un Amministratore potrebbe non rispettare la richiesta di informazioni da parte del Revisore in merito all’applicazione di una specifica normativa, cagionando un danno ai soci. – Indebita restituzione dei conferimenti che può avvenire perseguendo due tipi di comportamento: restituzione dei conferimenti ai soci: • perseguita, ad esempio, tramite la stipula di un mutuo fittizio come controprestazione della restituzione del bene oggetto del conferimento oppure tramite la rivendita del bene sociale conferito ad un prezzo irrisorio a vantaggio del socio conferente; • liberazione dall’obbligo di eseguire i conferimenti: ad esempio gli amministratori appostano a bilancio l’avvenuto versamento dei dieci decimi del capitale sociale senza che ciò sia effettivamente avvenuto. – Distribuzione, anche parziale, da parte dei liquidatori della quota spettante a ciascun socio, senza attendere l’eventuale opposizione dei creditori e ben sapendo che gli stessi non erano stati precedentemente soddisfatti. – Alterazione del corretto funzionamento degli Organi Sociali per occultare falsificazioni amministrative e contabili. Ad esempio un Consigliere Delegato predispone apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione di maggioranza dell’Assemblea su uno specifico ordine del giorno, a vantaggio della Società. – L’amministratore delegato di una società quotata non dichiara volutamente al Consiglio di Amministrazione l’interesse personale suo o di suoi familiari in una determinata operazione all’esame del Consiglio di amministrazione. – Gli amministratori e i dipendenti di una società diffondono notizie false sulla società medesima (ad esempio, dati economico-finanziari o dati relativi a situazioni inerenti alla gestione di tale società), che, come tali, sono in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo riguardante il titolo azionario di detta società. Tale condotta beneficia lo stesso dipendente e/o terzi grazie a transazioni speculative tempestivamente operate dai medesimi in sede di compravendita di detto titolo azionario. – L’Amministratore delegato predispone apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione dell’assemblea su uno specifico ordine del giorno. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e consente di soddisfare interessi economico-finanziari dell’Amministratore medesimo o di terzi. Resta fermo (anche secondo la giurisprudenza consolidata) che il reato non si verifica allorché – anche in assenza di una condotta illecita dell’Amministratore – la maggioranza sarebbe stata ugualmente raggiunta. |
| BILANCIO E TENUTA SCRITTURE OBBLIGATORIE | – Il reato si configura allorché, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore (es. a seguito di accordi con clienti volti alla fornitura di prodotti non fatturata, viene esposto in bilancio un valore di beni a magazzino inferiore rispetto a quello effettivo). – Esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Comportamento ingannevole raggiungibile attraverso due modalità: • esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero: è punita l’iscrizione in bilancio di beni che non esistono oppure, ragionando sul rapporto fra il valore dei beni iscritti in bilancio e il relativo criterio di stima, siano stati esposti valori gonfiati; • omissione di fatti materiali sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo: è punito l’occultamento di fatti che per legge si dovrebbero indicare nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa. – Tipici esempi possono essere: • l’Amministratore Delegato ignora l’indicazione del Responsabile Amministrazione o del consulente esterno circa l’esigenza di un accantonamento al Fondo svalutazione crediti ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l’assunzione di provvedimenti sul capitale sociale; • l’Amministratore Delegato o il consulente esterno decide di omettere nell’esposizione della nota integrativa significativi elementi richiesti per legge; • gli amministratori, con l’intenzione di ricevere maggiori liquidità, presentano alla banca dei bilanci contenenti informazioni non vere cagionando un danno concreto al finanziatore che avrebbe potuto destinare quel denaro per altre opportunità di investimento. – Distribuzione di somme destinate a costituire riserva ex lege a garanzia del patrimonio societario o di riserve costituite da utili “fittizi” composte in realtà da valore di capitale sociale, al fine di imputare maggiori utili ai soci. |
| RAPPORTI INFRAGRUPPO | – Tramite il processo di consolidamento del bilancio infragruppo possono configurarsi reati societari. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, condotte illecite possono essere: • esposizione di poste di bilancio inesistenti, volte a modificare in modo opportunistico eventuali utili o perdite della controllata/controllante • rapporti di falsa fatturazione con le società appartenenti al Gruppo per la compensazione di crediti/debiti infragruppo a bilancio; • reati commessi da una società collegata appartenente al Gruppo (es. presentazione di dati di bilancio palesemente gonfiati per compensare la cessione del credito sulle imposte da consolidamento) nell’interesse o a vantaggio della controllata/controllante – allocazione di costi/spese, sostenute per “compensare” favori illeciti ottenuti da P.U., ad altre società del Gruppo |
Rispetto a quanto già indicato al par. 1.3 della Parte Speciale “Reati contro la Pubblica Amministrazione” si precisa che il reato di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c. prevede in particolare che:
- rispondono per il reato di corruzione privata gli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori (o soggetti a questi sottoposti) di società o enti privati, nonché chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, anche per interposta persona;
- risponde non solo chi dà ma anche chi offre, sollecita o riceve per sé o per altri denaro o altra utilità non dovuta ai vertici delle società o a chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza.
Si evidenziano di seguito alcuni aspetti significativi:
- non è necessario che la condotta corruttiva danneggi l’ente cui appartiene il soggetto corrotto;
- i soggetti attivi sono anche soggetti estranei alla società, che agiscono quale interposta persona;
- la condotta sanzionabile non è data dal compimento di atti (a seguito del ricevimento di denaro/utilità e della sua promessa) ma dalla condotta antecedente costituita anche solo dalla mera offerta, promessa, dazione, ricezione di denaro/altra utilità o accettazione della promessa di denaro /altra utilità;
- sono puniti anche soggetti privati che sollecitano per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- l’offerta o la promessa di denaro / altra utilità a soggetto privato finalizzata al compimento, da parte di quest’ultimo, di un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti anche qualora l’offerta o la promessa non sia accettata.
L’articolo 2635-bis c.c. che introduce il reato di istigazione alla corruzione privata, in particolare, punisce sia l’istigazione attiva commessa da chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, anche qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, ma anche l’istigazione passiva commessa dai vertici della società che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o una dazione di denaro o di altra utilità, anche se la sollecitazione non è accettata.
In tali casi la fattispecie si consuma in un momento antecedente a quello dell’effettiva accettazione dell’offerta, della promessa o della sollecitazione.
Le attività rilevanti vanno dunque ricercate:
- tutti i rapporti di natura economica o personale, diretti e indiretti con soggetti appartenenti a società terze, tra cui ad esempio viene considerato come a rischio il processo di Vendita e di Acquisti;
- nelle relazioni con soggetti appartenenti a società o consorzi, rispetto ai quali la Società potrebbe ricavare un vantaggio;
- processi strumentali alla corruzione.
Dunque, con riferimento al reato di Corruzione tra privati, le aree ed i processi sensibili sono:
| PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI | CONDOTTE ILLECITE |
| AFFARI SOCIETARI E RAPPORTI CON SINDACI E REVISORI | Offerta, promessa o elargizione, anche per interposta persona, ovvero la promessa ancorché non accettata, di una somma di denaro o altra utilità (quale ad esempio un regalo di non modesto valore o di ospitalità oltre i criteri di ragionevolezza e di cortesia commerciale) – da parte dell’amministratore di una società alla carica sociale o all’organo di controllo (es. Presidente del Collegio Sindacale) di una società concorrente, di incarichi ben remunerati, in cambio dell’ottenimento di informazioni riservate. – dall’Amministratore Delegato della società controllante al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della società controllata, affinché rilasci una attestazione di attendibilità del bilancio non conforme al vero con riferimento ad una operazione infragruppo a danno della controllata ed a vantaggio della controllante. |
| RAPPORTI CON FORNITORI E TERZE PARTI IN GENERE | Professionisti o soggetti esterni potrebbero commettere, per conto della società, reati di corruzione. – Negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa – La Società potrebbe promettere, offrire o conferire un incarico a un soggetto indicato dal funzionario privato corrotto affinché compia od ometta atti in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà della società di appartenenza, a vantaggio della Società. Quanto sopra vale anche nel caso in cui l’offerta o la promessa non sia accettata e sia effettuata anche per interposta persona. – Altre condotte sensibili potrebbero riguardare: • conferimento di incarico meramente fittizio, al fine di costituire provviste occulte di denaro destinate alla corruzione • riconoscimento a fornitori o collaboratori esterni della società, in particolare soggetti che operano nei confronti della PA, maggiori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere. |
| OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA, LIBERALITA’ E SPONSORIZZAZIONI | – Offerta, promessa o elargizione di benefici (mediante spese di rappresentanza) diretta a soggetto privato affinché compia od ometta atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà della società di appartenenza. Quanto sopra vale anche nel caso in cui l’offerta o la promessa non sia accettata e sia effettuata anche per interposta persona. – Costituzione di provviste di denaro necessarie alla consumazione dei reati di corruzione, attraverso rimborsi spesa fittizi o per ammontare maggiore delle spese effettivamente sostenute – Comportamenti legati ad un uso improprio delle risorse finanziarie, in particolare gestione di fondi cassa non opportunamente contabilizzati/registrati. – Erogazione, offerta o promessa di omaggi, liberalità o sponsorizzazioni a vantaggio di un soggetto privato o di soggetti da lui indicati affinché compia od ometta atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà della società di appartenenza. Quanto sopra vale anche nel caso in cui l’offerta o la promessa non sia accettata e sia effettuata anche per interposta persona. – Inoltre, il processo è da considerarsi sensibile in quanto può essere funzionale alla costituzione di provviste di denaro attraverso erogazioni e sponsorizzazioni fittizie o per ammontare maggiore di quello delle spese effettivamente sostenute. |
| RAPPORTI INFRAGRUPPO | – La gestione dei rapporti intercompany può essere utilizzata per creare le provviste finanziarie e/o altre utilità necessarie per la commissione delle fattispecie corruttive. – A titolo esemplificativo ma non esaustivo, condotte illecite possono essere: • rapporti di falsa fatturazione con la società controllante/controllata per la costituzione di provviste di denaro funzionali alle diverse tipologie di illeciti connessi alla corruzione; • pagamenti illeciti diretti a un soggetto privato (ex art. 2635 c.c.) utilizzando le disponibilità finanziarie esistenti nell’ambito del Gruppo – reati commessi da una società appartenente al Gruppo (es. corruzione di un soggetto privato) nell’interesse o a vantaggio di una delle società del Gruppo |
- 2.3 Elementi di prevenzione
Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:
- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico, (Allegato 7), in particolare:
- IN MATERIA DI FISCALITÀ
- IN MATERIA SOCIETARIA
- NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
- IN MATERIA DI CORRUZIONE TRA PRIVATI
- Per ciascun processo sensibile:
- il rispettivo protocollo preventivo 231 (Allegato 6)
- i rispettivi flussi informativi all’OdV (Allegato 8).
3. REATI DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO
- 3.1 Tipologia di reati
Il presente paragrafo si riferisce ai reati previsti dall’art. 25-octies “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” del D.lgs. 231/01.
L’elenco completo dei reati presupposto è riportato nell’Allegato 1 – Elenco dei reati presupposto.
Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili alla Società.
Ricettazione (art. 648 c.p.)
Il reato si realizza mediante acquisto (l’effetto di un’attività negoziale a titolo gratuito od oneroso), ricezione (ogni forma di conseguimento del possesso del bene anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza) od occultamento (nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto) di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (comunque fuori dei casi di concorso nel delitto stesso, ad esempio furto), oppure mediante l’intromissione nel farle acquistare, ricevere, occultare.
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
Il reato si realizza mediante sostituzione (condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi) o trasferimento (condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali) di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
Il reato si realizza mediante impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. Pur essendo “impiegare” sinonimo di “usare comunque”, ossia di “utilizzare per qualsiasi scopo”, tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell’impedire il turbamento del sistema economico e dell’equilibrio concorrenziale attraverso l’utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per “impiegare” debba intendersi in realtà “investire” (vale a dire “utilizzare a fini di profitto”).
Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)
Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
La particolare struttura del reato di autoriciclaggio rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimo reato ed il D.Lgs. 231/2001.
Se, infatti, l’art. 648 ter1 c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto non colposo, dalla prospettiva degli enti, l’inserimento del delitto in parola nell’elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, apre la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto.
Partendo, infatti, dal presupposto che l’autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:
- sia creata o si sia concorso a creare − attraverso un primo delitto non colposo − una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista.
Ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l’ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto ulteriore di autoriciclaggio.
Non si può escludere, in particolare, che il mero utilizzo della somma risparmiata possa configurare l’”impiego” previsto dalla fattispecie di autoriciclaggio. Il riferimento è all’utilizzo, ad esempio, del risparmio d’imposta determinato dalla violazione di norme tributarie di rilevanza penale ovvero all’utilizzo del risparmio realizzato tagliando i costi della sicurezza in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
È del tutto evidente, quindi, che anche in ambito aziendale la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto e/o risparmio investibile.
L’individuazione dei reati potenzialmente in grado di configurare reato-presupposto del reato di Autoriciclaggio costituisce (come già anticipato) il primo passaggio per individuare i processi aziendali sensibili.
A tal proposito, possono costituire reato presupposto del reato di Autoriciclaggio i seguenti reati o categorie di reati, essi stessi rilevanti ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001:
- reati societari;
- corruzione e corruzione tra privati;
- indebita percezione di erogazioni, malversazione, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico, o per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- reati ambientali;
- associazione per delinquere;
- reati transnazionali;
- reati tributari.
Inoltre si evidenziano di seguito fattispecie non già ricomprese nel catalogo 231 ma che, qualora commesse, potrebbero determinare il concretizzarsi del reato di autoriciclaggio:
- delitti contro la fede pubblica;
- reati fallimentari;
- delitti contro il patrimonio.
Nel caso di reati tributari (D.lgs. 74/2000), che per la loro natura producono normalmente un vantaggio economico, la possibilità di commettere il delitto di autoriciclaggio è particolarmente elevata, stante la possibile ricorrenza delle condotte previste dalla nuova norma e cioè la sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche e finanziarie del denaro o delle utilità, in modo da ostacolarne concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa.
I delitti tributari, la cui consumazione costituisce un potenziale pericolo per la successiva contestazione dell’autoriciclaggio, sono, quindi, i seguenti:
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – art. 2 D.Lgs. 74/2000;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – art. 3 D.Lgs. 74/2000;
- dichiarazione infedele – art. 4 D.Lgs. 74/2000;
- omessa dichiarazione – art. 5 D.Lgs. 74/2000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – art. 8 D.Lgs. 74/2000;
- occultamento o distruzione di documenti contabili – art. 10 D.Lgs. 74/2000;
- omesso versamento di ritenute certificate – art. 10 bis D.Lgs. 74/2000;
- omesso versamento di IVA – art. 10 ter D.Lgs. 74/2000;
- indebita compensazione – art. 10 quater D.Lgs. 74/2000;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte – art. 11 D.Lgs. 74/2000.
Si rinvia alla Parte speciale dedicata ai Reati tributari per un’esaustiva analisi e descrizione dei processi/attività sensibili e delle condotte illecite, nonché degli elementi di prevenzione propri del Modello 231:
- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico, (Allegato 7)
- Per ciascun processo sensibile:
- il rispettivo protocollo 231 (Allegato 6)
- i rispettivi flussi informativi all’OdV (Allegato 8).
Ai fini della configurazione del reato di autoriciclaggio, inoltre, rilevano anche i delitti commessi contro la fede pubblica, che potrebbero essere commessi dalla Società in qualità di soggetto privato, ovvero:
- falsità materiale commessa dal privato – art. 482 del c.p.;
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico – art. 483 del c.p.;
- falsità in scrittura privata – art. 485 del c.p.
- 3.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite
Di seguito vengono indicate le aree ed i processi aziendali della Società sensibili rispetto alle fattispecie di reati di riciclaggio e le relative possibili condotte illecite.
Si precisa che ai fini del reato di autoriciclaggio, rilevano i delitti non colposi che fanno conseguire alla Società un provento illecito (es. azioni corruttive sopra descritte, truffa, etc.); il conseguente impiego da parte della Società di detta utilità illecita in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolarne concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa (ad esempio tramite giroconti), può configurare il predetto reato.
| PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI | CONDOTTE ILLECITE |
| ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI | – Ai fini del reato di autoriciclaggio hanno rilevanza tutte le condotte che possono generare in capo alla Società un indebito vantaggio fiscale (es: risparmio di imposta, rimborsi non dovuti, crediti non spettanti, etc.) tale da esporre l’ente alla contestazione della commissione di un reato penal-tributario (es: dichiarazione infedele, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); in tali casi, dalla contestazione del reato penal-tributario può conseguire altresì la contestazione del reato di autoriciclaggio per l’utilizzo da parte della Società del flusso finanziario illecito – il risparmio d’imposta – proveniente dalla commissione del reato penale-tributario. – Presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere (es. requisiti patrimoniali, etc.) al fine di ottenere una qualsiasi utilità può portare alla contestazione di autoriciclaggio se detta utilità –generata in maniera illecita- è utilizzata dalla Società. |
| GESTIONE FINANZA E TESORERIA | – Utilizzo del sistema finanziario della Società a scopo di riciclaggio (es. emissione di fatture per coprire gli illeciti altrui) – Sostituzione o trasferimento di denaro (es. ricezione di pagamenti da clienti) proveniente da attività illecite allo scopo di ostacolare l’identificazione della provenienza illecita (riciclaggio) – La fatturazione (attiva) di operazioni in tutto o in parte inesistenti può generare un flusso illecito (il “prezzo” per l’emissione della fattura in tutto o in parte inesistente) che, se reimmesso in azienda in modo da ostacolarne concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa può comportare la contestazione del reato di autoriciclaggio – Inoltre, può costituire reato presupposto per l’autoriciclaggio anche la contabilizzazione di cessioni di beni a società residenti nel territorio comunitario senza aver acquisito documentazione che attesti l’effettiva consegna della merce con conseguente ripresa dell’imposta sul valore aggiunto – Sostituzione o trasferimento di denaro (es. pagamento a fornitori) proveniente da attività illecite allo scopo di ostacolare l’identificazione della provenienza illecita (riciclaggio). – La registrazione di costi in tutto o in parte inesistenti può generare un risparmio di imposta che, se assume rilevanza penale (es: dichiarazione infedele, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), può comportare la contestazione del reato di autoriciclaggio per l’utilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di un’utilità – il risparmio d’imposta – proveniente dalla commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolarne concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa. – Il processo è da considerarsi sensibile in quanto può essere utilizzato per la costituzione di fondi extrabilancio. – Investimento (o comunque utilizzo a fini di profitto) di denaro proveniente da delitto; utilizzo, o compimento di altre operazioni, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative di denaro proveniente da delitto non colposo, in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa. |
| RAPPORTI INFRAGRUPPO | – La gestione dei rapporti intercompany può essere utilizzata a scopo di riciclaggio tramite l’utilizzo del sistema finanziario infragruppo. – Ai fini dei reati di riciclaggio e di autoriciclaggio possono risultare sensibili le operazioni di cessioni di beni e/o prestazioni di servizi tra società del gruppo. Il reato presupposto si può concretizzare ad esempio tramite la vendita di beni o servizi a società controllate estere ad un prezzo superiore rispetto a quello considerato di mercato sottraendo base imponibile in Italia; il risparmio di imposta che si genera in capo alla Società può portare alla contestazione del reato di autoriciclaggio per l’utilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di un flusso finanziario di provenienza illecita, in modo da ostacolarne concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa. |
- 3.3 Elementi di prevenzione
Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:
- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico, (Allegato 7), in particolare:
- IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
- IN MATERIA DI FISCALITÀ
- IN MATERIA SOCIETARIA
- NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
- IN MATERIA DI CORRUZIONE TRA PRIVATI
- IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
- IN MATERIA AMBIENTALE
- Per ciascun processo sensibile
- il rispettivo protocollo 231 (Allegato 6)
- i rispettivi flussi informativi all’OdV (Allegato 8).
4. REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO
- 4.1 Tipologia di reati
Il presente paragrafo si riferisce al reato previsto da:
- art. 25-bis.1 “Delitti contro l’industria e il commercio” del D.Lgs. 231/2001.
L’elenco completo dei reati presupposto è riportato nell’ Allegato 1 – Elenco dei reati presupposto.
Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili alla Società.
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.
Chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti predetti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma.
I delitti predetti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
Consegna all’acquirente, nell’esercizio di un’attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, di una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. [tale titolo di reato si applica qualora il fatto non costituisca un più grave reato]
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
Messa in vendita, o altrimenti in circolazione, opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto. [ipotesi punita qualora tale condotta non sia previsto come reato da altra disposizione di legge].
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
Fabbricazione o utilizzo industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, e ciò potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale. [tale titolo di reato non sia applica qualora sia applicabile l’art. 473 o 474 c.p.].
Ugualmente, è punito ex art. 517-ter c.p. chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
Le condotte di cui all’art. 517-ter c.p. sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
- 4.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite
Le aree ed i processi aziendali della Società sensibili rispetto alle presenti fattispecie di reato contro l’industria e il commercio e le relative condotte illecite sono le seguenti:
| PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI | CONDOTTE ILLECITE |
| RICERCA E SVILUPPO, GESTIONE MARCHI E BREVETTI | – Utilizzo di segreti aziendali altrui; – Riproduzione abusiva, imitazione, manomissione di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi; – Introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi. – Utilizzo in ambito industriale e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi; – Adozione di condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società con correnti della società; – Consegna al cliente di un prodotto diverso (per qualità, quantità, origine e provenienza) da quello dichiarato o pattuito e ciò avvenga nell’interesse o a vantaggio della società. Ad esempio, quanto sopra potrebbe concretizzarsi attraverso la commercializzazione di prodotti con indicazione, in etichetta espositiva, di dati e informazioni che si discostano da quanto dichiarato dal fornitore traendo in inganno il consumatore finale. Oppure, al fine della positiva conclusione di un affare il venditore potrebbe dichiarare al cliente, ad esempio inserendoli in brochure informative, dati diversi da quelli effettivamente forniti dalla struttura. |
- 4.3 Elementi di prevenzione
Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:
- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico, (Allegato 7), in particolare:
- IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE, PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
- Per ciascun processo sensibile
- il rispettivo protocollo preventivo 231 (Allegato 6)
- i rispettivi flussi informativi all’OdV (Allegato 8).
5. REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
- 5.1 Tipologia di reati
Il 25 Agosto 2007 è entrato in vigore l’art. 25-septies “Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro” del D.Lgs. 231/2001, modificato dal T.U. Sicurezza (d.lgs. n. 81/08). Tra i reati presupposto per l’applicazione del D.lgs. 231/01 sono stati annoverati anche i delitti di cui agli articoli 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 terzo comma c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:
- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):
- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
Il reato di omicidio colposo è previsto infine dall’art. 589 del Codice Penale:
“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. […]”
L’elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, così definita dall’art. 43 del c.p.:
“Il delitto:
- è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
- è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente;
- è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.”
L’art. 30 del T.U. 81/2008 prevede che:
“1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti
- alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- alle attività di sorveglianza sanitaria
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
- all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
- alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNIINAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6 del D.lgs. 81/2008.
5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11”.
Le Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno nel corso del tempo fornito chiarimenti riguardo al contenuto e alla portata della predetta norma e si intendono quindi qui richiamate. Inoltre il comma 5 dell’art. 30 implicitamente stabilisce che il Modello 231 presenta elementi strutturali ulteriori rispetto a quelli propri dei sistemi di gestione citati dal medesimo comma. Pertanto, tali sistemi di gestione per poter essere compiutamente utilizzati come esimente, dovranno essere necessariamente integrati con tali elementi strutturali, dei quali sono di per sé privi, vale a dire:
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli (OdV).
- 5.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite
Le aree e i processi sensibili della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e le relative possibili condotte illecite sono le seguenti:
| PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI | CONDOTTE ILLECITE |
| SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO | A fronte del verificarsi di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime, rappresenta illecito presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 ogni violazione delle specifiche norme antinfortunistiche, posta in essere con lo scopo di perseguire obiettivi di riduzione dei costi o di aumento della produttività, dei livelli di attività e/o dei ricavi aziendali o da cui, comunque, siano derivati vantaggi per la Società. Di seguito si elencano alcuni esempi di possibili modalità di commissione dei reati di cui sopra, caratterizzati dalla sottovalutazione delle misure antinfortunistiche necessarie alla prevenzione di un rischio rilevato, al fine di perseguire obiettivi di riduzione dei costi o di aumento della produttività: – a fronte del verificarsi di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, potrebbe essere rilevata la mancanza della definizione di un chiaro impegno dell’azienda in materia di salute e sicurezza e di una sufficiente destinazione di risorse economiche ed organizzative, tali da configurare la fattispecie di vantaggio in termini di risparmio economico; – il Datore di lavoro e il RSPP non individuano correttamente e compiutamente i rischi presenti negli ambienti di lavoro, inclusi i cantieri e non assicurano di conseguenza la disponibilità degli adeguati presidi a fronte di una riorganizzazione aziendale per l’incremento dell’efficienza e la riduzione dei costi. Il Datore di Lavoro potrebbe autorizzare interventi indiscriminati e incontrollati di tale natura anche nelle aree sicurezza e prevenzione; – il Datore di lavoro, pur adottando tutte le misure di prevenzione e sicurezza tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell’esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche (forme di protezione oggettiva), non attiva i meccanismi di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi propri dell’attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva); – il Datore di Lavoro potrebbe dar luogo ad un’organizzazione del lavoro (numero addetti, carichi di lavoro, programmazione dei turni, quantità abnorme di ore straordinarie, assenza di riposo compensativo, etc.) tale da assicurare il massimo delle prestazioni lavorative a costi decrescenti a discapito della salvaguardia delle norme e precauzioni in materia di sicurezza e igiene; – la mancata verifica nell’acquisto di beni (es. attrezzature) della conformità del bene acquistato o del contesto in cui il bene è inserito prima che questo sia utilizzato; – mancata manutenzione/ispezione periodica di beni strumentali (es: attrezzatture e macchinari) aziendali a garanzia di integrità e adeguatezza degli stessi; – i Preposti potrebbero non segnalare il mancato rispetto delle procedure e delle prescrizioni in materia di sicurezza in quanto evidenzierebbe l’esistenza di situazioni non conformi volutamente tollerate a vantaggio della efficienza operativa; – mancata verifica e sorveglianza sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori e appaltatori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori; – mancanza o mancato aggiornato del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell’esecuzione di un’opera; – mancato svolgimento delle riunioni periodiche previste per legge in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro; – mancanza di regole, informazioni e procedure relative alla gestione di emergenze e incendi. |
| RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI E AUTORITA’ DI VIGILANZA | – False dichiarazioni o omissione di informazioni richieste dalle Autorità preposte. – Omessa o inadeguata archiviazione e/o conservazione della documentazione prevista obbligatoriamente per legge in tema di salute e sicurezza sul lavoro. |
- 5.3 Elementi e disciplina di controllo
Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:
- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico (Allegato 7), in particolare:
- COMPORTAMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
- Per i processi sensibili indicati:
- il rispettivo protocollo preventivo 231 (Allegato 6),
- i rispettivi flussi informativi all’Organismo di Vigilanza (Allegato 8).
- Per il processo sensibile “SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO” ogni documento che costituisce il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 81/08.
A completamento del Modello di Organizzazione e Gestione della sicurezza (ex art. 30 D. Lgs. 81/2008) sono stati introdotti:
- Organismo di Vigilanza 231 (si veda il relativo Capitolo 12 della Parte Generale del Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo);
- Sistema Sanzionatorio (si veda il relativo Capitolo 14 della Parte Generale del Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo).
6. REATI AMBIENTALI
- 6.1 Tipologia di reati
Secondo quanto previsto dall’art. 25-undecies “Reati ambientali” del D.Lgs. 231/01, il presente paragrafo si riferisce a condotte illecite sanzionate dal Codice Penale a tutela dell’ambiente in generale, a previsioni contenute nel Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006) in materia di acque, rifiuti ed emissioni in atmosfera, a norme che tutelano le specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/1992), a misure a tutela dell’ozono (L. 549/1993) e a previsioni contro l’inquinamento del mare provocato dalle navi (D.Lgs. 202/2007).
L’elenco completo dei reati presupposto è riportato nell’ Allegato 1 – Elenco dei reati presupposto.
In considerazione dell’attività svolta dalla Società, si ritiene di poter escludere le seguenti fattispecie:
- inquinamento del mare provocato dalle navi (D.Lgs. 202/2007)
- effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. (Art. 256 d.lgs. 152/06 Comma 6 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
- attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti e attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (Art 260 d.lgs. 152/06)
- traffico illecito e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies del c.p.)
- commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione/ Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi (Legge n. 150/92 art. 1 commi 1 e 2, art. 2 commi 1 e 2, art. 6 comma 4 e comma 3 lett. a) e b)
- alterazione dei certificati per l’introduzione di specie protette nella Comunità europea (Legge n. 150/92 art. 3-bis comma 1 (rif. a codice penale) e comma 3 lett. c))
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006) (Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 ha infatti soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI e gli illeciti previsti dall’art. 260-bis c.p. sono da considerarsi abrogati).
Si fornisce di seguito, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie che non si può escludere siano astrattamente applicabili alla Società.
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)
Gestione di rifiuti, realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
Attività di miscelazione di rifiuti in assenza di autorizzazione ed effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.
Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006)
Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio, omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito.
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)
Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti.
Tutte le fattispecie sono aggravate in caso di rifiuti pericolosi.
Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)
Spedizione di rifiuti ai sensi dell’art. 26 del Reg. CEE n° 259/1993: contravvenzione con pena aumentata in caso di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna consegue la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto.
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006)
Attività organizzata al traffico illecito di rifiuti. Quest’ultima ipotesi è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività.
Combustione di rifiuti (art. 256-bis D.Lgs. 152/2006)
Appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
Rispetto a quanto sopra si precisa che, anche se il Legislatore non ha espressamente inserito tale fattispecie di reato nel catalogo dei reati 231, l’articolo in questione opera un richiamo all’applicazione delle misure interdittive previste dall’art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001.
Scarico di acque reflue industriali (art. 137 D.Lgs. 152/2006)
Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori di cui alle tabelle dell’Allegato 6 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, in mancanza di autorizzazione, senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione o le altre prescrizioni dell’autorità competente, oppure con superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dell’autorità competente.
Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.
Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali vietate da Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.
Emissioni in atmosfera (art 279 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
Emissioni in atmosfera con violazione dei valori limite di emissione, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla normativa vigente.
Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive a tutela dell’ozono (art. 3 L. 549/1993)
La produzione, il consumo, l’importazione, l’esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
Divieto di autorizzare impianti che prevedono l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
Le pene sono l’arresto fino a due anni e l’ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell’autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l’attività costituente illecito.
Per delitti colposi contro l’ambiente, in particolare, si intende il cagionare gli eventi di cui agli artt. 452-bis c.p. Inquinamento Ambientale e art. 452-quater c.p. Disastro Ambientale (dei quali si riporta di seguito la descrizione) per imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline, vale a dire per violazione di una regola cautelare, la cui osservanza avrebbe impedito il riconoscibile e prevedibile verificarsi dell’inquinamento ambientale o del disastro ambientale.
Tali delitti possono essere realizzati anche mediante omissione. In questo caso sarà chiamato a risponderne chi, essendo titolare di una posizione di garanzia, aveva l’obbligo giuridico di impedire il verificarsi delle condotte di inquinamento. Le condotte omissive rilevanti possono essere rinvenute in fonti normative o nelle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali in possesso dell’azienda.
Inquinamento ambientale (art. 452-bis del c.p.)
Cagionare abusivamente la compromissione o il deterioramento significativo e misurabile:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
Disastro ambientale (art. 452-quater del c.p.)
Cagionare abusivamente un disastro ambientale. Con disastro ambientale si intende:
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulta particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
A titolo esemplificativo, possono essere chiamati a rispondere di tali fattispecie colpose i soggetti che producano gli eventi di cui sopra o il pericolo di tali eventi mediante:
- mancato riconoscimento che le sostanze utilizzate nell’attività della Società sversate nell’ambiente presentano rischi ambientali rilevanti sulla base di quanto indicato nei database più importanti e disponibili alla pubblica consultazione;
- violazione delle specifiche disposizioni di legge o di prescrizioni autorizzative od omissione dell’adozione di tutte le cautele gestionali rese possibili dalle più moderne tecnologie disponibili;
- inosservanza dell’obbligo di “prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio” (obbligo specifico previsto dalla lettera q) del comma 1° dell’art. 18 del d.lgs. 81/2008).
- 6.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite
Le aree e i processi aziendali della Società sensibili rispetto ai reati ambientali e le relative condotte illecite sono le seguenti:
| PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI | CONDOTTE ILLECITE |
| RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI E AUTORITA’ DI VIGILANZA | – False dichiarazioni o omissione di informazioni richieste dalle Autorità preposte. – Omessa o inadeguata archiviazione e/o conservazione della documentazione prevista obbligatoriamente per legge in tema di ambiente. |
| GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE | – Inquinamento ambientale colposo, vale a dire per violazione di una regola cautelare, la cui osservanza avrebbe impedito il riconoscibile e prevedibile verificarsi dell’inquinamento. Tale delitto può essere realizzato anche mediante omissione. In questo caso sarà chiamato a risponderne chi, essendo titolare di una posizione di garanzia, aveva l’obbligo giuridico di impedire il verificarsi delle condotte di inquinamento. Le condotte omissive rilevanti possono essere rinvenute in fonti normative o nelle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali in possesso dell’azienda. – A titolo esemplificativo, possono essere chiamati a rispondere di tali fattispecie colpose i soggetti che producano gli eventi di cui sopra o il pericolo di tali eventi mediante: • mancato riconoscimento che le sostanze utilizzate nell’attività della Società sversate nell’ambiente presentano rischi ambientali rilevanti sulla base di quanto indicato nei database più importanti e disponibili alla pubblica consultazione; • violazione delle specifiche disposizioni di legge o di prescrizioni autorizzati od omissione dell’adozione di tutte le cautele gestionali rese possibili dalle più moderne tecnologie disponibili; • inosservanza dell’obbligo di “prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio” (obbligo specifico previsto dalla lettera q) del comma 1° dell’art. 18 del d.lgs. 81/2008). – Concorso in attività di gestione (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, commercio, intermediazione) di rifiuti pericolosi e non in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Ad esempio la mancanza di aree definite per lo stoccaggio delle specifiche tipologie di CER prodotte può comportare il mancato rispetto delle condizioni che permettono la gestione dei rifiuti in regime di deposito temporaneo (quindi in assenza autorizzazioni/iscrizioni/ comunicazioni agli enti preposti). La condotta di cui sopra espone anche al rischio di contestazione del reato di miscelazione di rifiuti (es. (rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e pericolosi differenti tra loro) in assenza di autorizzazione. – Acquisto di gas frigorigeno potenzialmente ozono lesivo (R22), anche a fronte di un errore gestionale, al fine di voler mantenere attivo l’unico impianto in funzione presso GE.TI.MED. contenente tale tipologia di gas. – Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. – Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). Ad esempio, data la presenza di cantieri all’interno del sito aziendale e di depositi di prodotti liquidi (oli, vernici, solventi, etc.), in caso di emergenza potrebbero verificarsi situazioni di inquinamento ambientale (anche se nelle dimensioni non definibile come estesa) provocato da errori/incidenti in corso di movimentazione dei prodotti o da eventi meteorici significativi che comportino una contaminazione del suolo e/o dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche. – Omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito. – Smaltimento illecito ovvero non conforme al regime del deposito temporaneo dei rifiuti speciali prodotti dall’Azienda. – Apertura di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione. – Effettuazione o mantenimento di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose dopo che l’autorizzazione è stata sospesa o revocata. – Effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell’AUA o altre prescrizioni dell’Autorità competente. – Superamento dei valori limite di legge o degli eventuali limiti più restrittivi fissati dalla Regione o dall’Autorità competente nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali ovvero di uno scarico sul suolo. – Scarico di acque reflue industriali sul suolo, nel sottosuolo o negli strati superficiali dello stesso ovvero nelle acque sotterranee. – Superamento dei valori limite di emissione stabiliti nell’AUA che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria. – Violazioni della normativa a tutela dell’ozono in relazione agli impianti di condizionamento. – Inquinamento del sito su cui insiste l’attività aziendale. |
- 6.3 Elementi di prevenzione
Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:
- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico, (Allegato 7), in particolare:
- CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA AMBIENTALE
- Per ciascun processo sensibile:
- il rispettivo protocollo 231 (Allegato 6)
- i rispettivi flussi informativi all’OdV (Allegato 8).
7. REATI TRIBUTARI
- 7.1 Tipologia di reati
Il presente paragrafo si riferisce ai Reati tributari di cui all’art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020.
L’elenco completo dei reati presupposto è riportato nell’ Allegato 1 – Elenco dei reati presupposto.
Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili alla Società.
25-quinquiesdecies. Reati tributari.
[I] In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall’articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall’articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall’articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
[II] Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
[III] Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, commi 1 e 2-bis D. Lgs. n. 74/2000)
Questa ipotesi di reato ricorre quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Ai fini dell’applicazione di questa norma, il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)
Questa ipotesi di reato ricorre quando, fuori dai casi di applicazione della norma commentata nel riquadro precedente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, un soggetto, anche in alternativa,
- compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente;
- avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria
indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, anche in alternativa,
- elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;
- elementi passivi fittizi;
- crediti e ritenute fittizi,
quando, congiuntamente:
- l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi,
- è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione;
- è superiore a euro un milione cinquecentomila;
- qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila.
Ai fini dell’applicazione di questa norma, il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
Ai fini dell’applicazione di tale reato invece non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
Dichiarazione infedele (Art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)
Questa ipotesi di reato ricorre quando, fuori dalle ipotesi previste negli articoli 2 e 3 sopra illustrati, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, un soggetto indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 100.000 Euro;
b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 2.000.000 Euro.
La Legge precisa che, ai fini dell’applicazione di tale norma, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
Fermo ciò, la Legge specifica ulteriormente che non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).
Così delineata la struttura complessiva del reato in esame, va considerato che possono dare luogo ad ipotesi di responsabilità 231 della Società unicamente condotte commesse nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed orientate ad evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000 Euro.
Omessa dichiarazione (Art. 5 D. Lgs. n. 74/2000)
Questa ipotesi di reato ricorre quando, un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a 50.000 Euro.
Ricorre altresì quando un soggetto non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50.000 Euro.
La Legge precisa nondimeno che, tanto in relazione alle dichiarazioni dei redditi o sul valore aggiunto, quanto in relazione alla dichiarazione di sostituto di imposta, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
Così delineata la struttura complessiva del reato in esame, va considerato che possono dare luogo ad ipotesi di responsabilità 231 della Società unicamente condotte commesse nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed orientate ad evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000 Euro.
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, commi 1 e 2-bis D. Lgs. n. 74/2000)
Questa ipotesi di reato ricorre quando un soggetto, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Ai fini dell’applicazione di questa norma, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)
Questa ipotesi di reato ricorre quando un soggetto, anche in alternativa,
- al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- al fine di consentire l’evasione a terzi,
occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Indebita compensazione (Art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000)
Questa ipotesi di reato ricorre quando un soggetto non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 Euro.
Questa ipotesi di reato ricorre altresì quando un soggetto non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a 50.000 Euro.
Così delineata la struttura complessiva del reato in esame, va considerato che possono dare luogo ad ipotesi di responsabilità 231 della Società unicamente condotte commesse nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed orientate ad evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000 Euro
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)
Questa ipotesi di reato ricorre quando
a) un soggetto al fine di sottrarsi al pagamento, anche in alternativa,
- di imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila,
aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
b) un soggetto, al fine di ottenere per sè o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, anche in alternativa,
– elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;
– elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.
- 7.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite
Di seguito vengono indicate le aree ed i processi aziendali della Società sensibili rispetto alle fattispecie di reati tributari e le relative possibili condotte illecite.
| PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI | CONDOTTE ILLECITE |
| BILANCIO E TENUTA SCRITTURE OBBLIGATORIE | – Indicazione di elementi passivi fittizi, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, di elementi passivi inesistenti ovvero di crediti e ritenute fittizi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. – Alterazione, occultamento, distruzione dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione e delle scritture contabili. – In caso di alienazione di beni mobili o immobili, mancata verifica in ordine all’identità delle controparti, dei soggetti coinvolti, della documentazione a supporto dell’operazione, della rispondenza con la realtà. – Esposizione di fatti materiali non corrispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. – Indicazione, con riferimento al bilancio della Società, di elementi passivi fittizi, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, di elementi passivi inesistenti ovvero di crediti e ritenute fittizi, nelle dichiarazioni e comunicazioni alla società capogruppo relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. |
| ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI | – Omessa presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, pur sussistendone l’obbligo. – Indebito utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti. – Indicazione di elementi passivi fittizi ovvero di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale. |
| GESTIONE FINANZA E TESORERIA | – Emissione di fatture false o formazione di documenti contabili per operazioni inesistenti, sia sul profilo oggettivo che soggettivo. – Contabilizzazione di fatture false o impiego in contabilità di documenti contabili per operazioni inesistenti, sia sul profilo oggettivo che soggettivo o di altri documenti falsi. – Alterazione, occultamento, distruzione dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione e delle scritture contabili. – Gestione fraudolenta dei conti correnti societari anche al fine di sottrarsi, in tutto o in parte, al pagamento delle imposte. |
- 7.3 Elementi di prevenzione
Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:
- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico, (Allegato 7), in particolare:
- IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
- IN MATERIA DI FISCALITA’
- IN MATERIA SOCIETARIA
- NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
- IN MATERIA DI CORRUZIONE TRA PRIVATI
- Per ciascun processo sensibile
- il rispettivo protocollo 231 (Allegato 6)
- i rispettivi flussi informativi all’OdV (Allegato 8).
8. REATI DOGANALI
- 8.1 Tipologia di reati
Il presente paragrafo si riferisce ai Reati doganali di cui all’art. 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001. Con il d.lgs. 75/2020, in attuazione della Direttiva (UE) n. 1371/2017 “relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” (Direttiva PIF), è stato introdotto all’interno del D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-sexiesdecies avente ad oggetto la perseguibilità dell’ente in relazione alla commissione dei reati previsti dal DPR 23 gennaio 1973, n. 43 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale”.
L’elenco completo dei reati presupposto è riportato nell’ Allegato 1 – Elenco dei reati presupposto.
25-sexiesdecies. Reati doganali.
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Per “contrabbando” si intende “la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine”.
Ai sensi dell’art. 34 del d.p.r. 43/1943 per diritti doganali e di confine si intendono:” tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono “diritti di confine”: (i) i dazi di importazione e quelli di esportazione, (ii) i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre (iii) per quanto concerne le merci in importazione i diritti di monopolio e le sovraimposte di confine ed ogni altra imposta o sovraimposta di consumo a favore dello stato.”
La fattispecie costituisce reato rilevante ai fini 231 laddove viene prevista la pena della reclusione o l’ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 10.000,00.
Tradizionalmente, le condotte di contrabbando vengono suddivise in due tipologie che si distinguono a seconda della modalità di commissione: il contrabbando extraispettivo, che si verifica qualora si tenti di sottrarre la merce all’imposizione doganale mediante elusione “materiale” dei controlli dell’autorità doganale (occultamento della merce; passaggio della linea di confine in punti diversi da quelli prescritti); il contrabbando intraispettivo, che si verifica qualora la merce venga sottoposta alle procedure di controllo ma dichiarando dati falsi o errati relativi alla merce (ad esempio quantità, qualità, origine, destinazione, ecc.) al fine di non corrispondere o corrispondere in somma inferiore i dazi doganali.
Di seguito si riportano i singoli reati presupposto richiamati dall’art. 25 sexiesdecies D. Lgs. n. 231/2001.
In considerazione dell’attività svolta dalla Società, si ritiene di poter escludere come non rilevanti le seguenti fattispecie:
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili alla Società.
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:
a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell’art. 16;
b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell’art. 90;
e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell’art. 25 per il delitto di contrabbando.
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:
a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l’ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell’art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
e) che trasporta merci estere da una dogana all’altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione:
f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell’art. 254 per l’imbarco di provviste di bordo.
Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:
a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
b) che al momento della partenza dell’aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell’aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l’atterraggio alle Autorità indicate dall’art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l’aeromobile.
Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell’aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.
Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
E’ punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell’art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell’art. 140.
Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d’introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.
Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l’importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l’ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.
Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l’ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.
Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.
Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)
Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l’associazione è stata costituita;
d-bis) quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.
Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.
- 8.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite
Di seguito vengono indicate le aree ed i processi aziendali della Società sensibili rispetto alle fattispecie di reati doganali e le relative possibili condotte illecite.
| PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI | CONDOTTE ILLECITE |
| ADEMPIMENTI DOGANALI | – Omesso versamento dei dazi doganali dovuti, nei casi e limiti previsti dalla normativa. – Compilazione e trasmissione di bolla e/o dichiarazione doganale errata (in presenza di dolo), da parte della Società e/o dello spedizioniere. – Selezione di outsourcers e fornitori (es. spedizioniere) privi di adeguata affidabilità e/o onorabilità, sia commerciale che professionale. – Omesso controllo e vigilanza sulla correttezza delle operazioni doganali svolte dallo spedizioniere o da altro terzo incaricato. – Errata individuazione e classificazione della merce e/o materia prima ai fini del corretto versamento dei dazi doganali. – Alterazione, occultamento, distruzione dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione e delle scritture contabili. – Non idonea archiviazione della documentazione prodotta durante le fasi del processo (ad es. contratti, documenti di spedizione, DDT, bolla doganale, corrispondenza ecc.). |
- 8.3 Elementi di prevenzione
Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:
- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico, (Allegato 7), in particolare:
- IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO
- IN MATERIA DI FISCALITA’
- IN MATERIA DOGANALE
- NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
- IN MATERIA DI CORRUZIONE TRA PRIVATI
- Per ciascun processo sensibile
- il rispettivo protocollo 231 (Allegato 6)
- i rispettivi flussi informativi all’OdV (Allegato 8).
9. REATI INFORMATICI
- 9.1 Tipologia di reati
Il presente paragrafo si riferisce ai Reati informatici di cui all’art. 24bis del D. Lgs. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008.
Nella Gazzetta Ufficiale del 2 Luglio 2024, è stata pubblicata la Legge n. 90 del 28 giugno 2024 “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici“, in vigore dal 17 luglio 2024, che ha ampliato e modificato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli Enti ex D. Lgs. 231/2001.
In particolare, tra i vari interventi, si segnalano i seguenti:
L’art. 16 (Modifiche al codice penale) della suddetta Legge,
· ha abrogato l’art. 615 quinquies c.p. e ha introdotto la medesima fattispecie al nuovo art. 635 quater.1 c.p.;
· ha introdotto all’art. 629 c.p. (Estorsione) l’ipotesi aggravata di estorsione realizzata mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies c.p. (reati informatici) ovvero con la minaccia di compierle;
· ha inasprito il trattamento sanzionatorio dei seguenti articoli del codice penale:
o art. 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico);
o art. 635-bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici).
L’art. 20 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), della suddetta Legge, nell’ambito dell’art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231:
· ha introdotto la previsione dell’art. 629 (Estorsione), terzo comma, del codice penale; per tale fattispecie si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
· per gli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, le sanzioni pecuniarie previste sono fissate in un minimo di duecento e in un massimo di settecento quote (precedentemente da 100 a 500 quote).
· in relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 635 quater.1, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
L’elenco completo di questa categoria di reati presupposto è riportato nell’ Allegato 1 – Elenco dei reati presupposto.
Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una descrizione delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili alla Società.
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da due a dieci anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l’inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio.
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.
La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).
La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all’articolo 615-ter, terzo comma.
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:
1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell’articolo 615-ter, terzo comma;
2) in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617-quater.
Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.
Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici [art. 635-bis c.p.] (articolo modificato dalla Legge n° 90 del 28/06/2024)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.
La pena è della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici [art. 635-quater] (articolo modificato dalla Legge n° 90 del 28/06/2024)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater 1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n° 90 del 28/06/2024)
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.
La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).
La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all’articolo 615-ter, terzo comma.
Estorsione (art. 629 comma 3 c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n° 90 del 28/06/2024)
Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell’articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.
| PROCESSI/ATTIVITÀ SENSIBILI | CONDOTTE ILLECITE |
| GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI | – Operare il download, il caricamento o l’installazione di software (musicali, film, foto, programmi, ecc.) non autorizzati e, comunque, in violazione del diritto d’autore; – Produrre, detenere, diffondere, in qualsiasi forma e modo, materiale pornografico, pedopornografico, di propaganda od istigazione a fini terroristici, di odio razziale o xenofobia, ovvero offensivo dell’onore o dignità di terzi, o comunque in violazione di legge; – Compiere azioni dirette o strumentali a violare abusivamente sistemi informatici, registri o archivi informatici della società o di terzi e/o falsificare dati, informazioni o documenti informativi di qualsiasi specie; – Mettere a rischio la sicurezza dei sistemi informatici della Società; – Introdursi abusivamente o permanere contro la volontà̀ espressa o tacita dell’avente diritto, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza; – Procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o fornire indicazioni o istruzioni idonee allo scopo; – Distruggere, alterare, danneggiare informazioni, dati, programmi informatici della Società o della Pubblica Amministrazione, per ottenere vantaggi o condizioni favorevoli per la Società; – Distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibile sistemi informatici o telematici altrui o della Società̀ ovvero ostacolarne gravemente il funzionamento; – Intercettare fraudolentemente, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi; – Rivelare, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle comunicazioni fraudolentemente intercettate relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più̀ sistemi. |
- 9.2 Elementi di prevenzione
Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:
- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico, (Allegato 7), in particolare:
- IN MATERIA DI USO DEI SISTEMI INFORMATIVI
- Per ciascun processo sensibile
- il rispettivo protocollo 231 (Allegato 6)
- i rispettivi flussi informativi all’OdV (Allegato 8).
CODICE ETICO AXOLIGHT (GRUPPO DEXELANCE)
(Allegato 7)
1. INTRODUZIONE
Il presente documento, denominato “Codice Etico” (di seguito, anche “Codice”) è un documento ufficiale che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti da Dexelance S.p.A. (di seguito, anche “Gruppo Dexelance”, “Dexelance” o “Società”) e dalle società da essa controllate.
Il Codice definisce in modo chiaro i valori ed i principi che Dexelance riconosce come elementi essenziali della propria missione, cultura aziendale e modello di business, regolando in modo vincolante il complesso di diritti, doveri e responsabilità che Dexelance assume espressamente nei confronti di coloro con i quali interagisce nello svolgimento della propria attività. Pertanto, il presente Codice, o un eventuale estratto più sintetico dello stesso ma comunque portante integri gli stessi principi, si applica ed è vincolante anche per le società direttamente controllate da Dexelance in qualità di holding capogruppo.
Il Codice ha altresì lo scopo di introdurre e rendere vincolanti in Dexelance i principi e le regole di condotta rilevanti che il Gruppo si impegna a far rispettare ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Gruppo Dexelance interpreta in senso ampio il concetto di “Etica”: non solo come una serie di norme e condotte seguite da una persona o un gruppo di persone, ma come capacità di integrare alle proprie attività il rispetto e la tutela degli interessi di tutti gli individui con cui la Società stessa si relaziona, e con la salvaguardia delle risorse ambientali e la loro conservazione. L’obiettivo è quello di assicurare che i valori fondamentali fatti propri dalla Società siano chiaramente definiti e costituiscano per tutti un riferimento costante nello svolgimento della propria attività, permettendo inoltre di creare una visione e una cultura condivisa.
2. ADOZIONE DEL CODICE ETICO E I SUOI DESTINATARI
La Società ispira la propria attività, oltre al necessario rispetto delle leggi, ai principi contenuti nel presente Codice, dichiarandosi sin d’ora libera di non intraprendere o proseguire alcun rapporto con chiunque dimostri di non rispettarne il contenuto, violandone principi e regole di condotta. Pertanto, è intenzione della Società condividere i propri principi con tutti i suoi interlocutori con cui si relaziona per realizzare i propri scopi.
Il Codice Etico è stato approvato dall’Organo Amministrativo di Dexelance ed è diretto agli organi sociali ed ai loro componenti, ai dipendenti, ai prestatori di lavoro, anche temporaneo, ai consulenti ed ai collaboratori a qualunque titolo, ai procuratori ed a qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto di Dexelance SpA (di seguito, anche “Destinatari del presente Codice” o “Destinatari”).
Tutti i Destinatari del presente Codice devono agire per dare l’esempio nell’attuare i contenuti del Codice, ed hanno la responsabilità di operare affinché le procedure operative e le disposizioni etico – comportamentali aziendali siano adottate con riferimento a tali principi. Inoltre, i Destinatari si impegnano a comportarsi in linea con quanto indicato dal Codice Etico, a consultare il proprio responsabile e/o referente aziendale rispetto ad eventuali dubbi o possibili interpretazioni di parti del Codice Etico e segnalare tutte le violazioni dello stesso di cui possono venire a conoscenza.
In particolare, l’Organo Amministrativo, nel fissare gli obiettivi aziendali, si impegna ad ispirarsi ai principi contenuti nel Codice.
Il vertice apicale della Società si fa carico dell’effettiva attuazione del Codice e della diffusione dello stesso all’interno e all’esterno della Società.
I dipendenti della Società, oltre al rispetto di per sé dovuto alle normative vigenti e alle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva, si impegnano ad adeguare le modalità di prestazione dell’attività lavorativa alle finalità e alle disposizioni previste dal presente Codice; questo, tanto nei rapporti intra aziendali, quanto nei rapporti con soggetti esterni alla Società e, in particolar modo, con le Pubbliche Amministrazioni e le altre Autorità Pubbliche.
Esigenza imprescindibile di ogni rapporto di proficua collaborazione con la Società è rappresentata dal rispetto, da parte dei collaboratori e degli altri soggetti terzi, dei principi e delle disposizioni contenuti nel presente Codice. In tal senso, al momento della stipula di contratti o di accordi con collaboratori o con altri soggetti terzi la Società dota i suoi interlocutori del presente Codice Etico ovvero di un estratto significativo del presente Codice.
Il presente Codice ha validità sia in Italia sia all’estero, con gli adattamenti che si rendessero necessari od opportuni in ragione delle diverse realtà dei Paesi in cui Dexelance si dovesse trovare ad adoperare. Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del Codice Etico dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice Etico prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.
3. PRINCIPI ETICI GENERALI
Per instaurare e mantenere un rapporto di fiducia tra la Società e i suoi stakeholders, sia interni che esterni, assume assoluto rilievo l’etica come mezzo e valore per orientare i comportamenti degli organi sociali, del management, del personale dipendente e dei collaboratori esterni.
I principi etici del Gruppo Dexelance per l’esercizio di qualsiasi attività aziendale sono:
3.1. Principio di legalità
La Società ed i Destinatari del presente Codice sono tenuti al rispetto delle leggi vigenti negli Stati in cui svolgono le proprie attività, nonché dei principi etici di comune accettazione secondo gli standard internazionali nella conduzione degli affari. Tale principio è valido anche con riferimento alla legislazione nazionale di qualsiasi Paese in cui la Società operi o con cui la Società intrattenga rapporti.
Nel perseguire tale scopo, tutti i dipendenti e i collaboratori della Società devono avere consapevolezza del valore etico delle proprie azioni e non devono perseguire vantaggi personali o aziendali, a discapito del rispetto delle leggi vigenti e dei principi del presente Codice.
I Destinatari sono, inoltre, tenuti al rispetto delle disposizioni aziendali emanate dalla Società, nonché dal modello Organizzativo 231 e dalle procedure interne, in considerazione del fatto che le stesse hanno il preciso scopo di agevolare il costante rispetto delle disposizioni di legge.
3.2. Trasparenza, integrità e correttezza
La Società rifugge il ricorso a comportamenti illegittimi, o comunque scorretti, per il raggiungimento dei propri obiettivi economici. I Destinatari, nello svolgimento di azioni compiute nell’interesse della Società, sono tenuti al rispetto delle regole professionali e ai doveri di diligenza e perizia, nonché ad operare sempre in virtù dei criteri di trasparenza, integrità e correttezza.
Dexelance adotta strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione di disposizioni di legge e di suddetti principi da parte dei propri dipendenti e collaboratori, vigilando sulla loro osservanza e concreta implementazione. La Società, inoltre, si impegna a garantire accuratezza ed uniformità nella gestione delle informazioni aziendali, al fine di prevenire comportamenti ingannevoli da cui si possa trarre vantaggio.
3.3. Buona fede
Tutti i dipendenti e collaboratori della Società dovranno agire ispirando il loro operato al principio di buona fede, nella convinzione genuina di agire in maniera corretta e nel sostanziale rispetto delle regole e degli altri soggetti.
3.4. Imparzialità
La Società opera evitando comportamenti discriminatori e opportunistici. Nel perseguire tale scopo non effettua discriminazioni di sesso, razza, lingua, credo religioso, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
4. VALORI DI DEXELANCE
4.1. Valorizzazione, sviluppo e tutela delle risorse umane
Le persone e la loro qualità sono il capitale più importante per il Gruppo Dexelance.
La Società rispetta l’autonomia delle risorse umane nel pieno adempimento delle norme vigenti, promuovendo la piena realizzazione professionale all’interno delle specifiche qualifiche organizzative sulla base di criteri di merito e di personale capacità di rendimento.
Dexelance offre pari opportunità di lavoro e di avanzamento professionale a tutti i dipendenti senza alcuna discriminazione di sorta, esortando le strutture del Gruppo a predisporre programmi di aggiornamento e formazione atti a valorizzare le professionalità specifiche e a conservare ed accrescere le competenze acquisite.
Le pratiche di assunzione, trasferimento o promozione non devono essere in alcun modo influenzate da offerte di denaro o benefici, o altresì favorite da facilitazioni o prestazioni di ogni genere. Non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare e la Società vieta la corresponsione di retribuzioni inferiori a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali o territoriale.
Dexelance favorisce, inoltre, la flessibilità nell’organizzazione del lavoro e adotta procedure interne per garantire il rispetto nella normativa di settore relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, all’aspettative obbligatoria e alle ferie.
Le funzioni competenti, infine, vigilano affinché l’ambiente di lavoro sia privo di pregiudizi e comportamenti offensivi e di emarginazione, affinché ciascun individuo sia trattato con rispetto. La privacy dei dipendenti è tutelata a norma del Regolamento UE “General Data Protection Regulation n° 679/2016 (“GDPR”).
4.2. Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
La Società si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza e salute sul lavoro, sviluppando consapevolezza dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa e promuovendo comportamenti attenti e responsabili da parte di tutti i lavoratori. Si impegna, dunque, a promuovere ogni iniziativa prevista dalla legge diretta a minimizzare i rischi e le cause che possano mettere a repentaglio la salute dei dipendenti.
Confidando nella collaborazione di tutti i dipendenti, Dexelance si adopera per svolgere tutte le attività di comunicazione, formazione ed informazione previste dalla legge e necessarie a garantire per tutto il personale un alto livello di consapevolezza e capacità.
Il personale deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sulle quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni. Per tale ragione, non sono tollerati sul posto di lavoro l’uso di droghe, alcolici o farmaci illegali che possano compromettere il normale giudizio degli individui.
4.3. Qualità, sicurezza ed innovazione dei prodotti
La massima attenzione al cliente è tra i valori fondanti del Gruppo Dexelance.
Per questa ragione, la Società indirizza le proprie attività di ricerca e sviluppo al fine di garantire l’adesione di tutti i prodotti ai più elevati standard di legge in materia di sicurezza, funzionalità, affidabilità ed efficienza.
Dexelance, inoltre, s’impegna a garantire adeguati standard qualitativi per tutti i prodotti commercializzati, nonché nei processi aziendali e nei servizi prestati ai clienti, monitorandone periodicamente la qualità percepita e puntando alla creazione di un rapporto fiduciario di lungo termine con la clientela. Ogni dipendente e collaboratore è tenuto a perseguire questi obiettivi nello svolgimento delle sue mansioni.
4.4. Responsabilità sociale
Il Gruppo Dexelance persegue un obiettivo di creazione di valore non solo economico, ma anche di sostegno e rispetto dell’intera comunità di stakeholders di cui si circonda.
La Società contribuisce allo sviluppo economico, sociale e civile della collettività, operando nel rispetto dei dipendenti, delle filiere produttive e delle maestranze dei distretti locali di cui si serve.
La società s’impegna all’attenzione alla salvaguardia dell’ambiente, adoperandosi per assicurare che lo svolgimento dell’attività produttiva e lavorativa avvenga nel pieno rispetto dei territori ed impegnandosi ad attuare, nel limite del possibile, una progressiva riduzione degli impatti ambientali dovuti alle stesse.
5. REGOLE DI CONDOTTA
5.1. Condotta corretta e trasparente
I Destinatari del presente Codice e coloro i quali, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto, operano sotto la direzione o vigilanza del Gruppo Dexelance devono osservare una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della propria funzione, contribuendo così all’efficacia del sistema di controllo interno e alla tutela dei valori della Società.
Nel rispetto delle norme di legge, i Destinatari devono mantenere un comportamento improntato alla disponibilità nei confronti dei soci, del Collegio Sindacale, dell’Organismo di Vigilanza 231(di seguito “OdV”), degli altri organi sociali e delle autorità deputate al controllo delle attività della Società.
5.2. Selezione, valorizzazione e formazione del personale
La valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane è uno tra i valori centrali dell’attività del Gruppo Dexelance, nella convinzione della loro centralità per il successo dell’impresa in un quadro di reciproca e generale lealtà e fiducia.
Nella fase di selezione, di assunzione e di avanzamento di carriera del personale, i Destinatari del presente Codice effettuano valutazioni esclusivamente sulla base della corrispondenza tra profili proposti e profili richiesti e con considerazioni di merito trasparenti e verificabili.
La gestione dei rapporti di lavoro è orientata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale dei dipendenti, pertanto, nell’ambito dei processi di selezione, il Gruppo Dexelance non compie alcuna discriminazione, diretta o indiretta, fondata su ragioni di carattere sindacale, politico, religioso, razziale, di lingua o di genere, di aspetto estetico, handicap, stato di maternità, salute, stato di famiglia o qualsivoglia altra caratteristica. Nessuna discriminazione sarà tollerata.
La Società si impegna a non favorire in alcun modo candidati segnalati da soggetti terzi o legati da vincoli di parentela, affinità o amicizia con soggetti coinvolti nell’attività aziendale, ed in particolar modo candidati segnalati da soggetti facenti parte delle Pubbliche Amministrazioni. In caso di segnalazioni di candidati da parte dei soggetti sopra citati ai Responsabili di Funzione, ovvero ai dipendenti, sarà data immediata comunicazione all’OdV con le modalità previste e rese note dalla Società (vedi punto 6.3), il quale procederà agli accertamenti che riterrà opportuni. Qualora i suddetti candidati segnalati risultino idonei a ricoprire una posizione all’interno della Società, prima dell’assunzione degli stessi la Società valuterà anche gli esiti degli accertamenti condotti dall’OdV per la parte di propria competenza.
La Società consegna ai dipendenti tutta la documentazione necessaria a formare il personale sulle tematiche sensibili ed aventi particolare rilievo.
5.3. Sicurezza, salute e tutela dell’ambiente di lavoro
Il Gruppo Dexelance pone particolare attenzione alla creazione ed alla gestione di adeguati ambienti e luoghi di lavoro, sia dal punto di vista della sicurezza e salute degli stessi, nel rispetto delle direttive nazionali ed internazionali in materia, che per quanto concerne la loro integrità fisica e morale, promuovendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale.
In particolare, la Società e tutti i Destinatari del presente Codice si adoperano affinché l’attività lavorativa venga svolta:
– Evitando i rischi, ove possibile, e valutando adeguatamente i rischi che non possono essere evitati, combattendoli alla fonte;
– Adeguando la mansione al singolo, in particolare per quanto concerne le attrezzature specifiche e i metodi di lavoro, e riducendo gli effetti che la mansione può provocare alla salute del singolo;
– Programmando l’organizzazione del lavoro e impartendo adeguate istruzioni ai lavoratori, monitorando le relazioni sociali e l’influenza dei fattori esterni sull’ambiente di lavoro;
– Dando priorità alle misure di prevenzione collettiva rispetto alle misure di prevenzione individuale;
– Monitorando e facendo il possibile per prevenire e contrastare situazioni di disagio e tensione, che possano alterare l’integrità fisica e morale dei lavoratori.
5.4. Doveri dei dipendenti
Il Codice rappresenta una guida per i dipendenti della Società nell’ambito del loro lavoro ed impone specifici doveri per i singoli Destinatari. Ogni dipendente deve comprendere ed attuare i comportamenti stabiliti nel
presente Codice, evitando situazioni che siano, anche solo apparentemente, non conformi al suo rispetto.
Ciascun dipendente deve avvertire i propri colleghi qualora ritenga che le loro azioni siano in violazione del Codice e, se l’apparente violazione persiste, è chiamato a segnalarlo al proprio superiore gerarchico. Il dipendente che abbia notizia di presunte condotte illecite che possano comportare anche una responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 è tenuto a comunicare le notizie di cui è in possesso in merito a tali condotte solo ai propri superiori, ovvero all’OdV e/o al Responsabile del Personale.
I dipendenti hanno l’obbligo di collaborare con la Società in caso di eventuali indagini volte a verificare, ed eventualmente a sanzionare, possibili violazioni.
Qualora i dipendenti nutrano dubbi in merito alle proprie responsabilità in qualità di Destinatari del Codice, sono invitati a chiedere ausilio al proprio superiore gerarchico.
5.5. Ulteriori doveri dei responsabili delle funzioni aziendali
Ogni Responsabile di funzione azienda ha l’obbligo di curare l’osservanza del Codice da parte dei propri diretti sottoposti, rappresentando con il proprio comportamento un esempio virtuoso per i propri dipendenti.
Egli deve inoltre adoperarsi affinché i suoi diretti sottoposti comprendano le disposizioni contenute nel Codice e ne facciano parte integrante della propria prestazione lavorativa.
Qualora informato o a conoscenza di presunte condotte illecite, ogni Responsabile deve tempestivamente informare la Direzione aziendale ovvero l’OdV con le modalità previste e rese note dalla Società (vedi punto 6.3).
5.6. Doveri dei Destinatari nei rapporti con terze parti
5.6.1. Rapporti con i clienti
La professionalità, competenza, disponibilità e correttezza rappresentano i principi guida per il comportamento da seguire nei confronti dei clienti.
È assolutamente vietato offrire a terzi, direttamente o indirettamente, ovvero ricevere, regalie e/o benefici (denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità) tali da poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati al conseguimento di un vantaggio, anche non economico, contrari a norme imperative di legge, regolamenti e ai principi del presente Codice. Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti purché preventivamente e debitamente autorizzati dalle funzioni aziendali competenti, se e quando siano di modico valore, e comunque tali da non compromettere l’integrità o la reputazione di una delle parti.
La Società fornisce informazioni accurate, trasparenti ed esaurienti circa i servizi ed i prodotti offerti, in modo che il cliente possa assumere decisioni consapevoli senza ogni tipo di condizionamento, sia interno che esterno.
5.6.2. Rapporti con i fornitori, sub-appaltatori, intermediari e partner commerciali
Considerato il ruolo fondamentale ricoperto per il Gruppo Dexelance da fornitori, sub-appaltatori, intermediari commerciali e partner commerciali, la Società si assicura che il processo di selezione degli stessi avvenga secondo principi oggettivi di correttezza, trasparenza e qualità della prestazione lavorativa, sulla base di valutazioni obiettive dirette a tutelare gli interessi commerciali ed industriali di Dexelance e, comunque, a creare alla stessa maggior valore. L’adesione, da parte di tali soggetti, al presente Codice, nonché il rispetto delle normative vigenti, con particolare riguardo al D. Lgs. 231/2001 e al relativo Modello Organizzativo adottato dalla Società, è condizione necessaria per l’avvio o il prosieguo della relazione.
Fornitori, sub-appaltatori, intermediari e partner commerciali devono astenersi da offrire beni o servizi, in particolare sotto forma di regali o favori, a collaboratori della Società che eccedano le normali pratiche di cortesia. Al contempo, i Destinatari del presente Codice non devono offrire beni o servizi a personale degli attori sopra citati per ottenere informazioni riservate o benefici di sorta, né per sé né per la Società.
La Società regola i rapporti con tali prestatori d’opera attraverso contratti redatti conformemente alle vigenti normative, cercando di prevedere rimedi a circostanze che potrebbero influire in modo significativo sulla relazione instaurata. Questo per garantire la massima trasparenza ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi non esplicitati o contrari alla legge.
Il compenso pattuito per ciascuna prestazione sarà commisurato alla stessa e i pagamenti non potranno essere effettuati a un soggetto diverso dalla parte contrattuale, né in un Paese diverso da quello delle parti contrattuali.
Dexelance si adopera affinché gli intermediari ed i partner commerciali, nell’ambito della conduzione delle iniziative economiche instaurate congiuntamente alla Società, operino in modo lecito e nel rispetto della legge e dei principi esposti nel presente Codice, monitorando la loro attività e assicurando il rispetto della buona reputazione del Gruppo.
5.6.3. Rapporti con i concorrenti e tutela della concorrenza leale
Il Gruppo Dexelance tutela il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti collusivi, rispettando i principi del libero mercato e agendo nel rispetto delle leggi vigenti in materia di concorrenza, antitrust e tutela dei consumatori.
La Società si impegna ad osservare le regole nazionali e sovranazionali vigenti nelle diverse aree in cui svolge la propria attività, vietando qualsiasi condotta che violi l’esercizio abituale del libero commercio e la buona fede nella conduzione degli affari. Nessun dipendente o collaboratore può intraprendere iniziative finalizzate ad incidere in modo scorretto sul mercato.
La Società vieta l’acquisizione di informazioni tramite mezzi impropri, come lo spionaggio industriale, impegnandosi a non assumere dipendenti di un concorrente al solo fine di ottenere informazioni riservate e a non incoraggiare dipendenti dei concorrenti, fornitori, intermediari o partner commerciali a divulgare informazioni riservate.
Il Gruppo Dexelance e i suoi collaboratori, inoltre, si impegnano a non violare diritti di terzi relativi alla proprietà intellettuale, come prodotti, marchi o brevetti, o ai diritti di autore, come software e tecnologie varie. In particolare, il Gruppo Dexelance si impegna a rispettare le norme poste a tutela di opere dell’ingegno, di qualsiasi natura esse siano, e di non divulgarle all’interno della Società senza averne prima acquisito le licenze ed i permessi previsti.
5.6.4. Rapporti istituzionali con le istituzioni pubbliche e l’Autorità Giudiziaria
La Società ispira e adegua la propria condotta al rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza.
Ogni rapporto con le istituzioni dello Stato e con la Pubblica Amministrazione deve essere tenuto nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto Sociale, del presente Codice e del Modello Organizzativo 231 adottato dalla Società, nonché nella stretta osservanza dei principi sopracitati. Nell’ambito di un qualsiasi rapporto con enti istituzionali, italiani o stranieri, non devono essere tenuti, per nessuna ragione, comportamenti volti ad influenzarne illegittimamente le decisioni al fine di far conseguire alla Società un indebito o illecito vantaggio.
La Società condanna qualsiasi comportamento, da chiunque attuato, consistente nel promettere od offrire direttamente o indirettamente regalie o altri benefici (denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità) a Pubblici Ufficiali e/o incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, o loro parenti, da cui possa conseguirne un indebito od illecito interesse o vantaggio per la Società. È altresì vietato indurre Pubblici Ufficiali/incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, ad utilizzare la loro influenza su altri soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione italiana o estera.
È severamente vietato istigare, aiutare o coadiuvare un pubblico funzionario nell’ambito di condotte inappropriate, distrattive di denaro, o in abuso rispetto al suo ufficio.
In caso di rapporti con la Pubblica Amministrazione, i rapporti devono essere gestiti da chi è munito di specifiche procure o è stato formalmente incaricato e delegato dal Gruppo Dexelance a gestire tali relazioni, assicurando che quest’ultimi non si trovino in qualsiasi situazione di conflitto d’interessi.
È proibito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati eventualmente concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, anche di modico valore e/o importo.
Il Gruppo Dexelance si impegna a collaborare attivamente al fine di supportare le eventuali necessità dell’Autorità Giudiziaria e si astiene dal porre in essere, nei confronti dei soggetti coinvolti, alcun comportamento, in qualunque modo, idoneo a condizionarne il modo di operare e di agire. È severamente vietato porre in essere indebiti pressioni o illecite coercizioni al fine di indurre un funzionario dell’Autorità Giudiziaria a non rendere, o a rendere in modo mendace, dichiarazioni utilizzabili nell’ambito di un processo civile, penale o amministrativo.
5.6.5. Rapporti con organizzazioni sindacali e rappresentanti delle forze politiche
Il Gruppo Dexelance si confronta in modo trasparente con tutte le forze politiche, al fine di rappresentare debitamente le proprie posizioni su argomenti e temi di interesse. La Società intrattiene relazioni con associazioni di categoria, sindacati e organizzazioni ambientaliste e affini, con l’obiettivo di sviluppare le proprie attività e di stabilire forme di cooperazione di reciproca utilità.
I rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali sono riservati, di norma, alle funzioni aziendali autorizzate e sulla base di quanto disposto dalle procedure pro – tempore vigenti e dal sistema di procure e deleghe adottato dalla Società. Qualsiasi rapporto con tali soggetti è inoltre improntato ad elevati criteri di trasparenza e correttezza. Non è ammessa da parte della Società l’erogazione di contributi ad organizzazioni sindacali, partiti politici e loro rappresentanti se non quando espressamente permessi e previsti dalla legge e, in quest’ultimo caso, autorizzati dai competenti organi societari.
5.6.6. Rapporti con revisori e sindaci
Il Gruppo Dexelance garantisce che tutti i rapporti con i revisori e i sindaci sono improntati alla massima professionalità, diligenza, trasparenza, collaborazione e disponibilità. La Società inoltre agisce nel rispetto del ruolo istituzionale di tali soggetti e garantisce piena e puntuale esecuzione delle prescrizioni e degli adempimenti richiesti, rilasciando le informazioni necessarie in modo chiaro, puntuale ed esaustivo.
Nell’ambito dei rapporti con revisori e sindaci, la Società garantisce di evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi e si impegna a valutare preventivamente l’eventuale conferimento di incarichi diversi dalle loro funzioni istituzionali che possano pregiudicarne l’indipendenza e l’obiettività.
5.6.7. Rapporti con gli istituti finanziari
Il Gruppo Dexelance intrattiene con gli istituti finanziari rapporti fondati su correttezza, trasparenza e buona fede, in un’ottica di creazione di valore per la Società, i suoi soci e tutti gli interlocutori di riferimento.
Gli istituti finanziari vengono selezionati in relazione alla loro reputazione e condotta di business, nonché per l’adesione a valori comparabili a quelli espressi nel presente Codice.
5.6.8. Rapporto con parti correlate
Tutte le operazioni con parti correlate devono essere approvate in conformità alle procedure interne e devono rispettare criteri di correttezza:
Sostanziale, ovvero a condizioni di mercato tali per cui vi sia correttezza dell’operazione da un punto di vista economico;
Procedurale, ovvero nel rispetto delle procedure previste dalla Società in termini di approvazione e corretta esecuzione dell’operazione.
5.7. Amministrazione societaria
In via generale, è fatto obbligo per tutti i Destinatari mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, delle procedure e dei principi esposti nel presente Codice in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire a tutti gli stakeholders un’informazione veritiera, accurata, completa e corretta in merito alla situazione economica patrimoniale della Società.
In particolare, I Destinatari del presente Codice si impegnano ad astenersi da qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, che violi direttamente o indirettamente i principi normativi e/o le procedure interne che attengono la formazione dei documenti contabili e la loro rappresentazione all’esterno, nonché ad assicurare che:
– ogni operazione e transazione sia tempestivamente e correttamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili applicabili, nonché, se del caso, debitamente autorizzata e verificata;
– tutti i documenti di supporto a ciascuna operazione e transazione, compresi accordi, fatture, richieste di assegni e rapporti di spesa, siano veritieri e accurati, al fine di consentire un’immediata ed agevole ricostruzione formale e cronologica delle caratteristiche e delle motivazioni sottostanti;
– tutte le fatture emesse riflettano esattamente l’operazione commerciale avvenuta e nessuna voce falsa o fuorviante sia inserita nei libri contabili o nei registri della società per ragione di sorta;
– non siano costituiti fondi o conti per scopi aziendali che non siano esaurientemente documentati.
La Società condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni contabili, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali. I Destinatari del presente Codice che vengano a conoscenza di casi di omissione, falsificazione o trascuratezza nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto sono tenuti a riferirne tempestivamente alla Direzione aziendale, al proprio superiore ovvero all’OdV.
Sempre in un’ottica di massima liceità e tracciabilità delle operazioni, le spese necessarie per la soddisfazione delle esigenze operative della Società vengono effettuate in conformità al budget annualmente predisposto, rispettando le procedure di autorizzazione previste per eventuali spese non previste.
I revisori e sindaci hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento delle rispettive attività, nonché per l’accertamento dell’immediata rilevabilità ed il controllo di ciascuna operazione posta in essere.
Il Gruppo Dexelance promuove l’avvio di programmi di formazione e di aggiornamento al fine di rendere edotti i Destinatari del presente Codice in ordine alle regole (norme di legge o di regolamento, prescrizioni interne, disposizioni delle associazioni di categoria) che presiedono alla formazione e alla gestione della documentazione contabile.
5.8. Conflitti di interesse
Il Gruppo Dexelance rispetta la sfera privata dei Destinatari del presente Codice, anche per quanto concerne l’attività personale degli stessi nel mondo economico e commerciale, purché non si tratti di attività in conflitto con gli stessi interessi della Società e con gli obblighi assunti e derivanti dalla tipologia di collaborazione in essere.
I componenti degli Organi Sociali, i dipendenti della Società nonché i consulenti, collaboratori, procuratori e terzi che compiono atti per conto della stessa sono tenuti ad evitare situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interessi, astenendosi dalla promozione di opportunità di affari che possano comportare un vantaggio personale.
Il presente Codice proibisce comportamenti dei Destinatari che mirino ad utilizzare la propria posizione all’interno della Società e le informazioni acquisite nell’ambito dello svolgimento del proprio lavoro per creare un conflitto tra i propri interessi e gli interessi della Società. A titolo esemplificativo, è fatto divieto di:
– Assistere o collaborare a qualsiasi titolo in imprese che operino in concorrenza alla Società e in attività che siano in contrasto con gli interessi del Gruppo Dexelance;
– Essere o rappresentare controparte commerciale della Società, o avere legami di parentela o interessi economici, quali partecipazioni azionarie dirette o indirette o cariche sociali, in una controparte commerciale della Società;
– Avere legami di parentela o interessi economici, quali partecipazioni azionarie dirette o indirette, cariche sociali, proprietà immobiliari o mobiliari, presso concorrenti o fornitori del Gruppo Dexelance;
– Svolgere durante l’orario di ufficio attività estranee alle mansioni derivanti dal contratto di lavoro;
– Utilizzare per scopi personali beni o strumenti aziendali, ivi comprese le informazioni non disponibili a terzi o non rese pubbliche e acquisite per motivi d’ufficio;
– Utilizzare a qualunque titolo e per il perseguimento di benefici personali e privati il nome del Gruppo Dexelance.
Non potendo essere la casistica sopraelencata del tutto esaustiva delle fattispecie possibili, si raccomanda a chiunque si trovi ad operare in situazioni di conflitto di interessi, anche diverse da quelle sopra elencate, dare immediata comunicazione al Presidente o all’Amministratore Delegato/al Consiglio di Amministrazione/al proprio Dirigente responsabile, astenendosi dall’esecuzione di suddetta attività in conflitto di interessi fino a nuova comunicazione. Questi ultimi avranno l’obbligo di informare a loro volta l’OdV il quale, dopo aver svolto gli opportuni accertamenti e approfondimenti del caso, valuterà le azioni da mettere in atto e le decisioni da adottare per il Consiglio di Amministrazione e la Direzione aziendale al fine di preservare il rispetto del presente Codice e delle procedure interne della Società.
Le situazioni eventualmente già in essere al momento dell’emanazione del presente Codice dovranno essere prontamente rappresentate ai soggetti di riferimenti identificati, per le dovute verifiche con i principi sopra esposti.
5.9. Tutela del patrimonio aziendale
Il patrimonio aziendale del Gruppo Dexelance è la risorsa attraverso la quale la Società svolge la propria attività lavorativa. Tale patrimonio include proprietà fisiche, quali edifici, macchinari, beni di varia natura, che proprietà intangibili, quali informazioni confidenziali, proprietà intellettuale, piani e strategie di sviluppo.
Ciascun Destinatario è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali di qualsivoglia natura da utilizzi impropri o non corretti, nonché ad utilizzare ciascun bene esclusivamente per la realizzazione dei fini aziendali. Ogni Destinatario è responsabile della protezione del patrimonio aziendale posto sotto il suo diretto controllo.
In particolare, per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni collaboratore è tenuto a adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, in ossequio alla policy adottata dalla Società in materia e al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici. Ciascun collaboratore è tenuto a non comunicare password o codici di accesso di cui lo stesso sia in possesso a qualunque titolo, nonché a non effettuare accessi non autorizzati a sistemi informatici altrui e a non attuare comportamenti diretti in alcun modo a distruggere o danneggiare sistemi informatici o informazioni.
5.10. Riservatezza e Privacy
La divulgazione di informazioni riservate all’esterno della società costituisce illecito gravissimo e danneggia la posizione competitiva della società e dei suoi azionisti.
Tutte le informazioni che non siano di pubblico dominio, e di cui ciascun Destinatario sia venuto a conoscenza nell’ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa, sono di esclusiva proprietà del Gruppo Dexelance e possono essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione dei fini aziendali.
In particolare, la Società ed i Destinatari del presente Codice mantengono il totale riserbo su informazioni riservate riguardanti i propri clienti, sia in riferimento ad informazioni strategiche che a dati personali, e usa le suddette informazioni solo per ragioni strettamente professionali, richiedendo esplicita autorizzazione. A loro volta, i clienti sono tenuti ad assicurare la riservatezza, in riferimento ad informazioni, documenti e dati personali, relativi al Gruppo Dexelance.
La Società ed i Destinatari del presente Codice si impegnano altresì a mantenere il totale riserbo su informazioni riguardanti i propri fornitori, sub-appaltatori e intermediari commerciali, e ad utilizzare suddette informazioni solo per ragioni strettamente professionali, e comunque in seguito ad esplicita autorizzazione.
Ciascun Destinatario utilizzerà ogni cura per evitare l’indebita diffusione di tali informazioni riservate. Anche dopo la cessazione dei rapporti con il Gruppo Dexelance, ciascun Destinatario è tenuto a non diffondere informazioni riservate inerenti alla Società, al patrimonio aziendale, ai clienti, collaboratori, fornitori, sub-appaltatori ed intermediari commerciali, se non nei casi in cui tale divulgazione sia richiesta da leggi o laddove espressamente prevista da specifici accordi contrattuali.
5.11. Divieto di operazioni finalizzate alla ricettazione, al riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Il Gruppo Dexelance esercita la propria attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di Antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti.
La Società predispone gli strumenti più opportuni per contrastare fenomeni di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio. I Destinatari del presente Codice non devono essere mai coinvolti nell’accettazione o il trattamento di introiti derivanti da attività criminali di qualsivoglia forma, e al contempo non devono compiere operazioni tali da implicare l’autoriciclaggio, quali l’impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti connessi al mancato rispetto della legislazione fiscale o tributaria.
Gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori sono tenuti a verificare in via preventiva le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) sulle controparti commerciali, consulenti e fornitori, per appurare la loro integrità morale e legittimità prima di instaurare qualsiasi rapporto di affari, assicurando la piena tracciabilità dei flussi in entrata o in uscita in conformità alle leggi in materia di Antiriciclaggio.
5.12. Informazione esterna
La comunicazione e l’informazione verso l’esterno avviene in conformità a quanto disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in materia, nonché nel rispetto del diritto all’informazione.
Tale comunicazione deve sempre essere veritiera, trasparente ed accurata, nonché, per quanto ragionevolmente possibile, omogenea e concordante. ll Gruppo Dexelance si impegna a collaborare pienamente con tutti gli organi di informazione, senza discriminazioni e in risposta alla loro esigenza informativa. La comunicazione della Società rispetta i valori etici fondamentali della società civile e ripudia messaggi volgari ed offensivi, che possano essere anche solo potenzialmente lesivi del comune sentire. È inoltre vietato diffondere notizie false, ovvero attuare artifizi in grado di alterare in modo sensibile la percezione della Società.
La partecipazione di ciascun Destinatario a convegni, pubblici eventi, comitati ed associazioni di varia natura, il rilascio di interviste e la pubblicazione di articoli in nome o in rappresentanza della Società devono essere regolarmente autorizzati, nel rispetto delle procedure aziendali.
Le comunicazioni nei confronti dei mercati economici e finanziari devono essere sempre fornite con tempestività e completezza, in modo chiaro e comprensibile ed in conformità alle leggi e dei regolamenti applicabili. La Società cura direttamente la pubblicazione delle informazioni, nonché il mantenimento di un sito web istituzionale completo, efficace ed aggiornato.
Le informazioni cosiddette “privilegiate” ai sensi della normativa vigente devono essere considerate confidenziali e conseguentemente non divulgate, usate o impiegate al di fuori delle attività sociali. Le persone che in virtù delle cariche e funzioni aziendali vengono in possesso di informazioni previlegiate devono astenersi dal compiere le seguenti operazioni:
– Acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, sugli strumenti finanziari della società e attraverso l’utilizzo di suddette informazioni;
– Raccomandare o indurre terzi, sulla base delle informazioni possedute, a portare a compimento taluna delle operazioni di cui al punto precedente;
– Comunicare tali informazioni a terzi, al di fuori dell’esercizio dell’attività lavorativa.
5.13. Tutela ambientale e della comunità
In ottemperanza del valore Dexelance relativo alla responsabilità sociale, il Gruppo adotta le misure più idonee per programmare lo sviluppo delle attività in un’ottica di preservazione dell’ambiente, promuovendo iniziative di sensibilizzazione anche attraverso l’ausilio di professionisti specializzati.
La Società si impegna dunque a migliorare l’impatto ambientale delle proprie attività, nonché a prevenire i rischi per le popolazioni e per l’ambiente non solo nel rispetto della normativa vigente, ma anche in virtù del progresso della ricerca scientifica e delle migliori pratiche in materia.
In particolare, il Gruppo Dexelance si impegna a definire le proprie politiche ambientali:
– Nel rispetto di tutte le leggi locali e nazionali in materia di tutela ambientale;
– Perseguendo un miglioramento continuo, teso alla riduzione degli impatti dell’attività lavorativa sull’ambiente circostante;
– Sviluppando un sistema di prevenzione dei rischi ambientali e procedure di gestione dei rifiuti nel rispetto delle normative vigenti.
È obiettivo del Gruppo Dexelance impegnare tutti i suoi dipendenti e collaboratori a tenere un comportamento socialmente responsabile, che rispetti i valori di un ambiente salubre. Pertanto, la Società lavora alla sensibilizzazione e formazione dei dipendenti, a ogni livello, per promuovere la diffusione di una cultura basata sulla riduzione dei rischi e degli impatti ambientali, nonché sullo studio di innovazioni e sulla progressiva adozione di tecnologie che possano contribuire nel medio periodo a migliorare l’impatto dell’attività lavorativa del Gruppo.
Infine, è obiettivo della Società mantenere un atteggiamento di saldo rispetto per la cultura e le tradizioni della comunità, nonché promuovere il sostegno e la collaborazione con la stessa. Laddove si presenti l’occasione, il Gruppo Dexelance si impegna a fornire supporto ad iniziative sociali e culturali promosse dalla comunità in cui opera.
6. MODALITA’ DI ATTUAZIONE E PROGRAMMA DI VIGILANZA
6.1. Diffusione ed aggiornamento del Codice Etico
Il presente Codice è portato a conoscenza di tutti i soggetti interni ed esterni interessati alla missione aziendale, mediante apposite attività di comunicazione e formazione. Chiunque entri in contatto con soggetti terzi con i quali la Società intenda intraprendere relazioni di sorta, o con i quali sia tenuta ad avere rapporti di natura istituzionale, sociale, politica o di qualsivoglia natura, ha l’obbligo di informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice ed esigere il rispetto degli obblighi del Codice nello svolgimento delle loro attività.
Il rispetto dei contenuti del presente Codice è parte integrante delle norme generali che regolano i rapporti di lavoro dipendente e assimilati nel Gruppo Dexelance e, per questa ragione, il presente Codice è pubblicato sul sito web della Società.
Eventuali dubbi sull’applicazione del seguente Codice devono essere tempestivamente discussi con il Consiglio di Amministrazione e con l’OdV quale organo deputato al controllo sulla sua applicazione.
Qualsiasi modifica o integrazione al presente Codice, anche su proposta dell’OdV, dovrà essere apportata con l’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società sentito anche il parere del Collegio Sindacale.
6.2. Organi e meccanismi di controllo
Il presente Codice Etico forma parte integrante del Modello Organizzativo 231 adottato dal Gruppo Dexelance al fine della prevenzione dei Reati commessi nell’interesse o a vantaggio della Società da parte dei soggetti indicati dal D.lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001 (qui di seguito, anche il “Modello”).
Compete all’OdV della Società monitorare il funzionamento, l’applicazione ed il periodico aggiornamento del Modello Organizzativo 231, nonché il controllo sull’osservanza del presente Codice da parte di tutti i soggetti Destinatari, interni ed esterni.
L’Organismo di Vigilanza mantiene i requisiti di autonomia e indipendenza, assume poteri di indagine e controllo nonché poteri di iniziativa per l’espletamento delle funzioni assegnate.
6.3. Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza
Fermo restando gli strumenti di tutela di legge, l’OdV della Società fornisce i chiarimenti in ordine al presente Codice. L’eventuale violazione del Codice parte dei Destinatari dovrà essere segnalata prontamente all’OdV all’indirizzo di posta elettronica appositamente creato e riservato allo stesso: odv@axolight.it
A seguito delle segnalazioni ricevute, l’OdV effettuerà i relativi accertamenti, anche avvalendosi del supporto delle competenti funzioni aziendali, con l’obiettivo di valutare con la Società l’entità della violazione e la relativa sanzione.
Tutte le informazioni pervenute all’OdV sono gestite in assoluta confidenzialità e i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. A tal fine, è garantita la riservatezza sull’identità del segnalante, fatti salvo gli obblighi di legge e la tuta dei diritti delle persone accusate erroneamente o in malafede.
6.4. Violazioni del Codice Etico e relative sanzioni
In caso di violazioni del Codice Etico, il Gruppo Dexelance adotta, nei confronti dei responsabili delle violazioni stesse, laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi aziendali, e compatibilmente a quanto previsto dal quadro normativo vigente, dai contratti di lavoro e dal Modello Organizzativo 231 adottato dalla società, provvedimenti disciplinari, che possono giungere sino all’allontanamento dalla Società dei responsabili medesimi, oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivati dalle violazioni medesime.
L’inosservanza delle norme del Codice Etico da parte di membri degli organi sociali può comportare l’adozione, da parte degli organi sociali competenti, delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.
Le violazioni delle norme del Codice da parte del personale dipendente costituiscono un inadempimento delle obbligazioni derivanti da rapporto di lavoro, con ogni conseguenza contrattuale e di legge, anche con riferimento alla rilevanza delle stesse quale illecito disciplinare.
Le violazioni commesse da fornitori e collaboratori esterni saranno sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi contrattuali, salvo più rilevanti violazioni di legge.
6.5. Conflitto con il Codice
Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.
Ultimo aggiornamento: 5 Novembre 2025